Un avvocato non vale l’altro, disattendere la nomina fiduciaria e nominare un sostituto processuale senza rispettare i presupposti di legge comporta delle conseguenze.
La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 37669/2025 ha stabilito che la nomina, da parte del giudice, di un sostituto processuale del difensore di fiducia presuppone un regolare avviso al titolare del diritto di difesa ed è consentita solo nelle ipotesi tassativamente elencate dall’art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza di convalida dell’arresto, celebrata in assenza del difensore di fiducia, nominato dall’indagata al momento dell’applicazione della misura precautelare, ma avvisato solo a udienza iniziata, con esclusivo riferimento al successivo giudizio direttissimo, e ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata in assenza della rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia alla presenza dello stesso.
