Cassazione penale, Sez. 5^, ordinanza n. 266/2026, 12 dicembre 2025, 5 gennaio 2026, ha ribadito che, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per cassazione.
In effetti, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto (Sez. 4, n. 36764 del 08/06/2004, Rv. 229689, in un caso in cui il giudice di pace, a seguito della modifica dell’art. 186, comma secondo, Cod. Strada, ad opera dell’art. 5 L. 1.8.2003 n.214, che ha ripristinato sia il trattamento sanzionatorio dell’applicazione della pena dell’arresto congiuntamente a quella dell’ammenda, sia la competenza del tribunale, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. La Corte ha anche precisato che siffatto provvedimento non è qualificabile come abnorme, e pertanto non è ricorribile in sede di legittimità per tale profilo).
È stato altresì precisato che la sentenza con la quale il Giudice di pace dichiari la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione, atteso il disposto dell’art. 568, comma primo, cod. proc. pen., e può dare luogo solo a conflitto di competenza. (Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, dep. 2014, Rv. 258865; Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Rv. 279803); in tema di procedimento davanti al giudice di pace, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione all’art. 111, comma settimo, Cost. nella parte in cui esclude la impugnabilità per cassazione della sentenza con la quale il giudice, ritenuta la competenza del Tribunale, dichiara la propria incompetenza per materia e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto l’art. 111, comma settimo, presuppone, quanto alla ricorribilità in Cassazione, un provvedimento giurisdizionale caratterizzato da decisorietà e definitività, mentre, invece, la decisione sulla competenza ha un contenuto processuale non definitivo, sindacabile attraverso il conflitto di competenza che il giudice successivamente investito del processo può sollevare, ove si ritenga a propria volta incompetente, ovvero dalla stessa Corte di cassazione, quale giudice dell’impugnazione, nel caso in cui, al contrario, il secondo giudice si ritenga competente (Sez. 5, n. 33545 del 11/05/2015, Rv. 264258)
