La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 469 depositata il 7 gennaio 2026 ha esaminato la richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, articolo 628 bis cpp, in tema di misura di sicurezza reale disposta con sentenza di appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e di confisca disposta con sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione impiegando in motivazione formule che attribuiscono esplicitamente responsabilità penale al destinatario del provvedimento ablatorio.
PRIMO ABSTRACT
IMPUGNAZIONI – Straordinarie – Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali – Misura di sicurezza reale disposta con sentenza di appello che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione – Ammissibilità – Sussistenza – Ragioni.
SECONDO ABSTRACT
MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI – Confisca – Disposta con sentenza della Corte di appello che ha dichiarato il reato estinto per prescrizione – Impiego in motivazione di formule che attribuiscono esplicitamente responsabilità penale al destinatario del provvedimento ablatorio – Presunzione di innocenza – Violazione – Sussistenza – Rimedio impugnatorio – Indicazione.
L’esito in sintesi
PRIMO ABSTRACT
La Quarta Sezione penale ha affermato che, alla luce di criteri interpretativi convenzionalmente orientati, il rimedio della richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all’art. 628-bis cod. proc. pen., è estensibile anche al caso in cui la sentenza di appello censurata dalla Corte EDU abbia applicato, in esito ad una pronunzia di estinzione del reato per prescrizione, la misura di sicurezza della confisca, non essendo incompatibile l’ampia formula utilizzata dalla norma indicata con la sua riferibilità al destinatario di una misura di sicurezza reale e rilevando, ai fini dell’attivazione del rimedio, la sola circostanza che il provvedimento giurisdizionale, quale ne sia la denominazione, contenga un concreto accertamento della responsabilità.
SECONDO ABSTRACT
La Quarta Sezione penale ha affermato che il giudice, che, in esito alla riscontrata esistenza di una causa di estinzione del reato, dispone di elementi sufficienti per adottare un provvedimento ablatorio, è tenuto a circoscrivere a quest’ultimo la motivazione, calibrando con rigore le espressioni utilizzate, sì da evitare l’impiego di formule che, sebbene non necessarie per la decisione, attribuiscano esplicitamente responsabilità penale a chi non può essere ritenuto colpevole in ragione dell’intervenuta causa estintiva, posto che tali espressioni implicano un giudizio sulla responsabilità penale confliggente con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che può essere emendata con il rimedio della rettificazione di errori non determinanti annullamento, di cui all’art. 619 cod. proc. pen., la violazione, accertata dalla Corte EDU, dell’art. 6, par. 2, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che, presentando carattere esclusivamente motivazionale, non incide sulla validità del provvedimento.
