Guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente non si patteggia: la Cassazione ribadisce l’obbligatorietà della sanzione accessoria (Redazione)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza 40815/2025 ha ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere applicata in ogni caso, anche quando la pena venga applicata su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.

L’omessa applicazione della sanzione accessoria integra vizio di violazione di legge e di motivazione, non rientrando tale statuizione nel patto tra le parti e non essendo coperta dal regime di motivazione semplificata proprio del rito del patteggiamento.

L’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada stabilisce infatti che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della- patente di guida da sei mesi ad un anno.

La predetta sanzione amministrativa accessoria va irrogata anche laddove, come nella fattispecie concreta in esame, vi sia stata sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Rv. 277903 — 01) e anche in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto il divieto, eccezionale, di cui all’art. 445 cod. proc. pen. non riguarda le sanzioni amministrative accessorie (Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326 — 01; Conf. Cass., n. 12208 del 2004, Rv. 227910 – 01; Cass., n. 27931 del 2005, Rv. 232015 – 01; Cass., n. 36868 del 2007, Rv. 237231 – 01).

Il giudice a quo avrebbe dunque dovuto esaminare la problematica inerente all’applicabilità o meno della sanzione amministrativa accessoria, dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alle determinazioni assunte al riguardo, che devono essere sorrette da congruo apparato giustificativo, non potendo la motivazione sommaria propria del rito dell’applicazione della pena su richiesta (Sez. 4, n.749 del 24/05/1994, Rv. 199565, secondo cui, nell’ipotesi in cui il giudice, effettuati i controlli richiesti dall’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla correttezza nell’ applicazione e nella comparazione delle circostanze, ritenga irreprensibile, dal punto di vista formale, l’accordo intervenuto tra le parti e fondata la concessione delle attenuanti ed il bilanciamento delle circostanze, la motivazione della sentenza può essere ridotta alla mera affermazione di avere effettuato il controllo richiesto dalla legge; conf. Sez. 5, n.6018 del 10/05/1991, Rv. 187294; Sez. 1, n.8609 del 17/05/1990, Rv. 184654), estendersi automaticamente alle statuizioni estranee al patto (Sez. 4,n.28750 del 21-3-2002, Rv. 222062, in tema di misure di sicurezza;in senso conforme Sez. 4, n. 43943 del 22-9-2005, Rv. 232733), poiché ad esse non si attagliano le caratteristiche di sinteticità della motivazione, tipiche del rito ( Sez. 2, n. 3247 del 18-9- 2013, Rv. 258546; Sez. 2, n. 6618 del 21-1-2014, Rv. 258275).

Viceversa, nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata tace completamente riguardo alla tematica relativa all’applicabilità o meno della sanzione amministrativa accessoria, essendo dunque ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione.

La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova, che dovrà valutare l’applicabilità o meno, nella fattispecie concreta in disamina, della sanzione amministrativa accessoria, congruamente motivando al riguardo.

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