Segnaliamo la proposta per l’introduzione dell’articolo 337-ter del codice penale e modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per inottemperanza all’invito a fermarsi o all’ordine di arrestare la marcia del veicolo, impartito dagli organi di polizia (allegata al post).
L’articolo 337-ter che si intende introdurre prevede che: “Chiunque non rispetti l’ordine di arrestare la marcia del veicolo o l’invito a fermarsi impartito dalle Forze dell’ordine, continuando la marcia o dandosi alla fuga, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
La pena è aumentata da cinque a dieci anni se la fuga è commessa al fine di occultare armi comuni da sparo, armi da guerra o simili, esplosivi, sostanze stupefa centi o nel corso di un sequestro di persona non ancora accertato.
La pena è aumentata da sei a venti anni se la fuga è commessa per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l’impunità di un altro reato, ovvero in relazione ai reati di cui ai titoli XII e XIII del presente libro”.
Nella Relazione della proposta di legge si legge che “la soluzione, molto semplicemente, potrebbe essere la previsione di una fattispecie autonoma di reato che preveda il caso della fuga, con ulteriori aggravanti che oscillino tra un minimo e un massimo edittale della pena in relazione al fatto commesso.
Al fine dunque di ovviare a questa possibile impunità rispetto a reati eventualmente commessi in precedenza, alla cui responsabilità chi viola l’alt e fugge cerca di sot trarsi, l’articolo 1 della presente proposta di legge introduce l’articolo 337-ter del codice penale, il quale punisce con la pena della reclusione la condotta di chi non rispetti l’ordine di arrestare la marcia del veicolo o l’invito a fermarsi impartito dalle Forze dell’ordine, continuando la marcia o dandosi alla fuga.
E proprio allo scopo di punire la com missione di specifici reati di particolare allarme sociale, il nuovo articolo 337-ter del codice penale prevede ulteriormente due aggravanti che vanno ad aumentare il minimo e il massimo della pena edittale in relazione al fatto commesso. Il secondo comma introduce una circostanza aggravante nel caso in cui la fuga è commessa al fine di occultare armi comuni da sparo, armi da guerra o simili, esplosivi, sostanze stupefacenti, o nel corso di un sequestro di persona non ancora accertato.
Analoga mente il terzo comma introduce una circostanza aggravante per i casi in cui la fuga è commessa per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l’impunità di un altro reato, ovvero in relazione a reati contro la persona o il patrimonio.
Infine, l’articolo 2 modifica l’ar ticolo 192 del codice della strada, per ef fetto della qualifica penale delle condotte poste in essere da chi si sottrae ai controlli su strada, operata dal nuovo articolo 337 ter del codice penale.
Conseguentemente viene altresì modificata la tabella dei punteggi previsti dall’articolo 126-bis del co dice della strada, relativamente alle viola zioni dell’articolo 192”
