Concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale e calcolo del tempo necessario a prescrivere: deve essere applicato l’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma 4, c.p. (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 8/2026, 12 dicembre 2025/2 gennaio 2026, ha affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo.

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen., in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, deve aversi riguardo all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma 4, cod. pen.

L’art. 157, cod. pen., prevede infatti che le circostanze ad effetto speciale incidano sui termini di prescrizione e non prevede alcuna deroga nel caso in cui ne sia contestata più d’una, sicché il necessario coordinamento con la previsione dell’art. 63, comma 4, cod. pen., non interviene sulla natura delle aggravanti ad effetto speciale tra loro concorrenti, ma comporta solo una limitazione dell’aumento di pena che non può essere superiore ad un terzo.

Data l’autonomia della disciplina della prescrizione, inoltre, neppure la facoltatività di tale ulteriore aumento rileva in senso contrario.

In sintesi, secondo la concorde giurisprudenza di legittimità, in caso di concorso di più circostanze ad effetto speciale, le circostanze concorrenti, se ritenute sussistenti, devono essere considerate autonomamente ai fini della prescrizione, con l’unico limite che il calcolo deve essere effettuato applicando la norma generale di cui all’art. 63 comma 4, cod. pen. (Sez. 2. n. 31065 del 10/05/2012, Rv. 253525; Sez. 2. n. 32656 del 15/07/2014, Rv. 259833; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986).

Si tratta di conclusioni coerenti con la lettera della legge e coerenti con le più importanti pronunce adottate dalle Sezioni unite in materia di prescrizione e recidiva. Ed invero, già nella sentenza n. 28953 del 27/04/2017, Rv. 269784, l’organo nomofilattico, dopo aver ribadito l’incidenza sul calcolo del termine di prescrizione delle sole aggravanti autonome e ad effetto speciale, aveva sottolineato che l’art. 157, cod. pen., ha fissato una regola per effetto della quale le circostanze (aggravanti e attenuanti) non rilevano sul calcolo della prescrizione, e ha contrapposto ad essa una eccezione in base alla quale si calcolano a tal fine le aggravanti autonome e le circostanze ad effetto speciale.

Indicazioni in tal senso possono trarsi anche dalla sentenza n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328, con la quale le Sezioni unite hanno affermato che «In tema di recidiva, il limite all’aumento di pena previsto dall’art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti».

Deve pertanto essere ribadito il principio – enunciato con chiarezza da Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Rv. 275986 – secondo il quale «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all’aumento di pena massimo previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l’aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo».

Nella giurisprudenza di legittimità, del resto, non si rinvengono pronunce di segno contrario. Non è tale la sentenza Sez. 4, n. 21781 del 03/12/2020 (non massimata) che si riferisce a un reato commesso in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge n. 251 del 05/12/2005 (c.d. ex Cirielli); dunque ad un assetto normativo nel quale il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti (compresa tra queste la recidiva) produceva effetti sul calcolo del termine di prescrizione.

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