La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 561/2026 ha affermato che, nell’ipotesi della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell’imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso coinciderà con la scadenza del termine di cinque anni (in caso di delitto) previsto dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza
Nel caso esaminato, la sentenza del Tribunale di Palermo del 27 ottobre 2022, che è quella che ha condannato Z. e ha concesso la sospensione condizionale subordinata allo svolgimento della richiamata prestazione del lavoro di pubblica utilità, non risulta avere indicato nel dispositivo alcun termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto eseguire la prestazione.
Il tema, che tale rilievo rende ineludibile, non è stato preso in considerazione in alcun modo nell’ordinanza impugnata.
Sull’argomento è da considerare che l’art. 165 dispone (al sesto comma dell’attuale testo della norma) che il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Posto ciò, è necessario ricordare che le Sezioni Unite, seppur in relazione alla sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, hanno fissato il principio di diritto secondo il quale, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un’ obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022. Liguori, Rv. 283577 – 01, con la precisazione che l’omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza).
È rilevante aggiungere che la sentenza regolatrice ora richiamata ha anche chiarito, in motivazione, che «sia nel caso in cui gli obblighi tipizzati costituiscano un elemento accessorio della sospensione condizionale della pena (quando cioè il giudice può, utilizzando il proprio potere discrezionale adeguatamente motivato, subordinare la pena sospesa all’adempimento di “obblighi”) e sia nel caso in cui gli “obblighi” tipizzati contribuiscano necessariamente a completare la fattispecie-tipo (quando cioè la sospensione condizionale della pena, essendo stata concessa a persona che ne abbia già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli “obblighi” di cui al primo comma dell’art. 165 cod. pen.), il giudice è tenuto a fissare nella sentenza il termine per l’adempimento».
In tal senso è stata evidenziata la portata generale del principio stesso, in relazione alla sfera – disciplinata dalla norma ora indicata – relativa agli obblighi posti a carico del condannato a pena condizionalmente sospesa.
Così, in coerenza con questa impostazione di principio, si è affermato che, nell’ipotesi della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell’imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso coinciderà con la scadenza del termine di cinque anni (in caso di delitto) previsto dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 6, n. 6842 del 22/01/2025, M., Rv. 287591 – 01).
Pertanto, in applicazione della richiamata coordinata ermeneutica, anche con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Z., è da ritenere che l’imposizione a carico del condannato dell’obbligo della prestazione del lavoro di pubblica utilità a cui è stata subordinata la fruizione della concessa sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere accompagnata necessariamente dalla fissazione del termine per adempiere.
Orbene, la verifica dell’avvenuta fissazione di tale termine non è stata effettuata dal giudice dell’esecuzione, a fronte, peraltro, della constatazione che il dispositivo della sentenza impositiva dell’obbligo stesso non risulta averlo stabilito. Né – essendo divenuta irrevocabile la sentenza stessa in data 17.10.2023 – avrebbe potuto considerarsi, al momento dell’emissione dell’ordinanza impugnata, completato il periodo quinquennale (trattandosi di pena accedente a delitto) di esperimento previsto dall’art. 163 cod. pen.: completamento che, ove maturato, avrebbe reso e renderebbe superata la necessità della fissazione del termine di adempimento dell’obbligo.
La doglianza in esame si profila, di conseguenza, fondata, atteso che, prima di ritenere accertato l’inadempimento ascritto al condannato della prestazione posta a carico dello stesso, il giudice dell’esecuzione ha mancato di compiere la verifica, necessariamente propedeutica, dell’avvenuta fissazione del termine per l’esecuzione della prestazione del lavoro di pubblica utilità e, ove del caso, della sua scadenza.
Deve, pertanto, concludersi che il giudice dell’esecuzione non ha offerto una motivazione sufficiente in merito all’effettuazione del preliminare controllo richiesto dall’ordinamento volto a stabilire se il condannato assoggettato all’obbligo del lavoro di pubblica utilità avesse effettivamente omesso di adempiere l’obbligo nel termine, accertando se tale termine fosse stato già fissato nella decisione che ha concluso il giudizio di cognizione o, in mancanza, in sede esecutiva.
Per la ragione indicata l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo affinché, nel solco del principio enunciato, proceda a nuovo giudizio rendendo una motivazione specifica e adeguata in merito alla verifica preliminare succitata
