Richiesta di rinvio a giudizio per un reato che preveda l’udienza preliminare: è abnorme il provvedimento del GUP che, riqualificando il fatto, restituisca gli atti al PM perché proceda con citazione diretta (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 38929/2025, 14 novembre/2 dicembre 2025, ha chiarito che è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del GUP il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che prevede la celebrazione dell’udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al PM, ai sensi dell’art. 33-sexies, cod. proc. pen., affinché si proceda con citazione diretta.

Provvedimento impugnato

Il GUP, con provvedimento del 09/07/2025, nel procedimento a carico di CB (art. 629, cod. pen.) in sede di udienza preliminare, a seguito della formulazione delle conclusioni delle parti, si è ritirato in camera di consiglio ed ha pronunciato l’ordinanza impugnata, ritenendo che il fatto in contestazione dovesse essere riqualificato ai sensi dell’art. 393, cod. pen. ed ha conseguentemente ordinato, ai sensi dell’art. 33-sexies, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al PM in sede per l’emissione del decreto di citazione a giudizio.

Ricorso per cassazione

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il PM, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

Violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché violazione di norme processuali e vizio della motivazione, rilevando come nel caso di specie il provvedimento adottato si caratterizzasse per abnormità funzionale, atteso che il giudice aveva adottato il provvedimento fuori dai casi consentiti, così determinando una stasi del procedimento (il GUP non avrebbe potuto rifiutarsi di celebrare l’udienza preliminare ai sensi del dictum delle Sez. U n. 37501 del 28/04/2022, Rv. 283552-01).

 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nell’aver riqualificato i fatti in contestazione ai sensi dell’art. 393, cod. pen.

Decisione della Suprema Corte

Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono; ne consegue l’assorbimento del secondo motivo proposto.

Il GUP ha pronunciato, nel caso di specie, un provvedimento caratterizzato da abnormità funzionale.

La giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata su questo tema chiarendo che è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del GUP il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che prevede la celebrazione dell’udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al PM, ai sensi dell’art. 33-sexies, cod. proc. pen., affinché si proceda con citazione diretta (Sez. 1, n. 30062, del 29/09/2020, Rv. 279729- 01).

Il GUP, a fronte delle richieste formalizzate dalle parti in sede di udienza preliminare, non ha correttamente applicato il principio evincibile da tale decisione, provocando una stasi non consentita del procedimento in mancanza del potere di disporre una retrocessione del procedimento, incidente sulle facoltà del PM. Decisione ribadita in seguito da Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Rv. 281802, che ha affermato che è abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l’ordinanza del GUP che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al PM sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio.

Le Sez. U Scarlini (Sez. U, n. 37501 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552-01), in motivazione – nel ricostruire sistematicamente la dinamica relazionale tra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari, richiamata la complessa ermeneusi progressiva in tema di atto abnorme – hanno affrontato anche il tema sollevato dal PM con il motivo di ricorso.

Con argomentazioni che si condividono si è chiarito che, in casi del genere, “è venuta in rilievo l’ipotesi della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore, nonostante la valida instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie, e si è rilevato che la stessa costituisce sintomo dell’abnormità dell’atto (Cass., Sez. U, n. 19 del 18/06/1993, Garonzi, Rv. 194061; Sez. U, n. 8 del 24/03/1995, Cirulli, in motivazione; Sez. U, n. 10 del 09/07/1997, Baldan, Rv. 208220; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, in motivazione; Sez. U. n. 22807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999, che fa riferimento in particolare all’ipotesi dell’indebita restituzione degli atti al p.m. per il rinnovo della citazione).

Per lo più la regressione indebita è stata considerata quale fenomeno rappresentativo dell’alterato funzionamento del procedimento e dunque inquadrata all’interno dell’abnormità funzionale, peraltro sul presupposto che costituisca il risultato di attività che si esplica oltre ogni ragionevole limite, al di là dei casi consentiti e delle ipotesi previste, pur essendo, in astratto, manifestazione di un potere legittimo, venendo in questo caso stravolto il profilo funzionale (così anche la sentenza Minervini). Ma, allo stesso tempo, deve rilevarsi come la citata sentenza Manca, nel dar rilievo alla regressione anomala, ne segnali il suo porsi fuori del sistema, il che la colloca su un piano interferente anche con l’abnormità strutturale.

Il tema della regressione anomala ha formato oggetto di ulteriore, significativa sentenza delle Sezioni unite (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240), nella quale, muovendo dal rilievo che la fase dell’udienza preliminare deve assicurare il consolidamento dell’imputazione e valorizzando le indicazioni al riguardo fornite dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 88 del 1994; n. 265 del 1994; 131 del 1995 e 384 del 2006), è stato delineato il percorso virtuoso che il GUP deve seguire nel caso di genericità e indeterminatezza dell’imputazione, invitando il PM a procedere alle integrazioni necessarie, solo in caso di persistente omissione potendo disporre la restituzione degli atti ai fini dell’emissione di una nuova richiesta di rinvio a giudizio.

Orbene, si è in tale sede rilevato che il potere di controllo demandato al giudice è esercitato oltre ogni limite, dando luogo ad un profilo di abnormità, nel caso di restituzione degli atti ex abrupto, senza previa attivazione del rimedio correttivo, e si è sottolineato che ogni indebita regressione costituisce un serio vulnus all’ordo processus, inteso come sequenza logico-cronologica ordinata di atti, in spregio dei valori costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo.”

Le Sezioni unite hanno quindi specificato che: “in tema di regressione anomala, espressa dalla sentenza Battistella, la giurisprudenza successiva (in particolare Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) ha delineato una nozione di abnormità, da un lato, inserita nel solco ormai consolidato, ma, dall’altro, volta a ridimensionare la possibilità di riconoscere automaticamente valore sintomatico alla regressione del procedimento… Si è sottolineato come l’abnormità si traduca in uno sviamento della funzione giurisdizionale, che si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento, tanto nel caso di atto strutturalmente eccentrico, quanto nell’ipotesi di atto normativamente disciplinato ma utilizzato al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la ragion d’essere, essendo rilevante ai fini dell’abnormità dell’atto l’esistenza o meno del potere di adottarlo. In tal modo l’abnormità strutturale e quella funzionale sono riconducibili ad un fenomeno unitario, per cui se è riconoscibile l’attribuzione in ordine all’adottabilità di un atto, gli eventuali vizi possono essere solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che ne derivi la regressione del procedimento, diversamente dovendosi ravvisare l’abnormità e l’esigenza di rimozione. Si è ribadita la rilevanza dell’abnormità funzionale implicante una crisi di funzionamento del processo per stasi o indebita regressione e si è sottolineato che il sistema è ispirato dal principio di non regressione, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 236 del 2005). Ma, nel contempo, si è rimarcata la necessità di un inquadramento rigoroso di un istituto che ha caratteri di eccezionalità, e si è escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimenti non inquadrabili e non rimediabili. Si è sottolineato il limite logico rappresentato dai vizi innocui in caso di sopravvenuta irrilevanza dell’anomalia, in quanto sia stato esercitato un potere non spettante, che tuttavia non abbia determinato alcuna anomalia in ragione di attività propulsive legittime. Ed ancora, per stigmatizzare la necessità di un adeguato inquadramento della nozione, si è segnalato che l’abnormità è prevista quale illecito disciplinare del magistrato nel caso di adozione di provvedimento non previsto da norme vigenti. In tale prospettiva, nel rapporto tra giudice e pubblico ministero si è delimitata l’abnormità strutturale in termini di «esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». L’abnormità funzionale, ravvisabile nei casi di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo, è stata riferita all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo: solo in tali limiti il pubblico ministero può ricorrere, lamentando che il conformarsi minerebbe la regolarità del processo; altrimenti è tenuto ad ottemperare, in un sistema che non ammette la possibilità di conflitto in caso di contrasto tra pubblico ministero e giudice, senza che possa dirsi di per sé caratterizzante dell’abnormità l’effetto della regressione del processo ad una fase precedente”.

Le Sez. U Scarlini hanno risolutivamente chiarito come: “la sentenza Toni specificamente valorizzi l’analisi e le conclusioni della richiamata sentenza Manca, riferita ad un caso di regressione fuori sistema, in tal modo intendendo ridimensionare la portata della regressione indebita, che alla luce di tale condivisibile analisi può dare luogo ad un profilo di abnormità rilevante sul piano strutturale, secondo l’unificante definizione che la stessa sentenza Toni fornisce, ovvero sul piano funzionale, in quanto si determini una situazione di stasi, che  peraltro nel rapporto tra giudice e pubblico ministero è ravvisabile alla sola condizione che ad essa si accompagni l’imposizione di un adempimento che dia luogo ad una nullità rilevabile. Le sentenze successive, anche quando hanno ribadito la consolidata nozione di abnormità e fatto riferimento alla distinzione tra abnormità strutturale e funzionale (Sez. U, n. 40984 del 20/03/201.8, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786), non hanno comunque inteso smentire le conclusioni della sentenza Toni o l’hanno espressamente condivisa, in una prospettiva di delimitazione della nozione di atto abnorme (Sez. U. n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807; Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715).  Inoltre, è stato sottolineato che l’impugnazione avverso un atto abnorme deve essere comunque sorretta da un interesse del ricorrente alla rimozione del concreto pregiudizio derivante da quell’atto (sul punto, specificamente, la richiamata sentenza Gianforte)”.

Con particolare riferimento al caso di specie, le Sez. U Scarlini hanno richiamato sentenze (Sez. 1, n. 30062 del 29/09/2020, Rv. 279729; Sez. 3, n. 12706 del 21/02/2019, non massimata; Sez. 5, n. 10531 del 20/02/2018, Rv. 272593; Sez. 1, n. 10666 del 27/01/2015, Rv. 262694; Sez. 5, n. 15051 del 22/02/2012, Rv. 252475; Sez. 5, n. 31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv. 241162) che “hanno ad oggetto ipotesi, nelle quali la restituzione degli atti era stata disposta alla luce della riqualificazione del fatto in reato … per il quale è prevista la citazione diretta” e “relativamente ai provvedimenti basati sulla previa riqualificazione, le sentenze che ravvisano l’abnormità muovono dal presupposto che spetti al giudice la modifica, la precisazione o la correzione di errori eventualmente contenuti nell’imputazione, che, peraltro, deve avvenire nel rispetto dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, quale esito di una lettura estensiva del meccanismo previsto dall’art. 423, comma 1, cod. proc. pen. e dell’applicazione analogica dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. (Corte cost., sent. n. 88 del 1994; n. 131 del 1995; n. 384 del 2006). Pertanto, si assume (così le sentenze Lazzarini e Comparone, nonché la sentenza Ragazzoni), il giudice dell’udienza preliminare può «ridurre» l’imputazione ed anche prosciogliere l’imputato se ritenga di escludere la sussistenza del fatto contestato, ma può procedere in tal senso soltanto a condizione che ricorrano i relativi presupposti e nel Corte di Cassazione – copia non ufficiale 6 rispetto della sequenza procedimentale chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5307 del 2008, Battistella, cit.) e di quanto disposto dagli artt. 425 e 429 cod. proc. pen. Non è, invece, consentito al giudice disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc. pen. mediante un provvedimento irritualmente adottato a seguito della modificazione dell’accusa prospettata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, operata in via autonoma e non contestabile”.

Quindi, si è sottolineato, in tale prospettiva, che: “viene in rilievo l’abnormità del provvedimento sul piano funzionale, in quanto si determina un’indebita regressione del processo, considerando anche che sarebbe impedita al pubblico ministero la possibilità di insistere sull’originaria imputazione, essendo precluso ai sensi dell’art. 521-bis cod. proc. pen. il ricorso ad una contestazione suppletiva, ciò che darebbe luogo ad una situazione di stasi processuale”. Secondo la prospettazione delle Sez. U, assume rilievo decisivo la ricognizione, operata dalle Sezioni unite Sacco, quanto alle prerogative decisorie del giudice dell’udienza preliminare, atteso che “gli effetti della connessione sull’attribuzione monocratica o collegiale si determinano al momento del rinvio a giudizio e, qualora venga meno la connessione per effetto di pronuncia di sentenza di proscioglimento e residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione a giudizio, il giudice dell’udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica“. 

Dunque, sono stati posti in correlazione il disposto dell’art. 33-sexies, cod. proc. pen. con quello dell’art. 33-quinquies, in ordine ai limiti temporali di deducibilità e rilevabilità dei vizi in materia di attribuzione dei procedimenti. Ne consegue, in modo risolutivo, che: “il modulo procedurale previsto all’art. 33-sexies cod. proc. pen. è riferito ai casi in cui il vizio nella modalità dell’esercizio dell’azione è desumibile dalla stessa formulazione dell’imputazione; ha riguardo, cioè, ai fatti-reato così come contestati dal pubblico ministero, non già a quelli, eventualmente ridotti o diversi, ritenuti dal giudice all’esito dell’esame nel merito della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti sui quali essa si fonda (affermazione su cui si basano tutte le sentenze richiamate, con cui è stata ravvisata l’abnormità del provvedimento di restituzione degli atti, conseguente alla previa riqualificazione). In conclusione, si è escluso che la riqualificazione possa giustificare la regressione del procedimento, dovendosi al contrario ritenere che la stessa possa accompagnarsi ai tipici esiti decisori dell’udienza preliminare, secondo l’alternativa tra sentenza di non luogo a procedere e rinvio a giudizio. Dunque, nel caso della previa riqualificazione, pur seguendo la rigorosa e restrittiva impostazione della sentenza Toni, il provvedimento risulta abnorme, in quanto tale da: “determinare uno sviamento della funzione giurisdizionale per effetto di una regressione disposta in radice al di fuori dei casi in astratto contemplati, la quale, nel rapporto tra giudice e pubblico ministero, assume rilievo sia sotto il profilo strutturale che sotto il profilo funzionale (nel quadro evocato non solo dalla sentenza Battistella, ma anche dalle sentenze Manca, Romano e Baldan, la prima delle quali specificamente richiamata dalla sentenza Toni a sostegno della propria analisi). Altera, infatti, l’ordo processus, cioè l’ordinato svolgimento della sequenza procedimentale, in violazione del principio di non regressione, con conseguente vulnus ai principi di efficienza e ragionevole durata del processo, e determina una situazione di stasi processuale, in quanto il pubblico ministero, che non può sollevare conflitto ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. (sul punto Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, Seghaier, Rv. 257989–01), si troverebbe costretto ad uniformarsi alla qualificazione prospettata dal giudice, di per sé implicante la citazione diretta, e nella sostanziale impossibilità di insistere sull’originaria imputazione, attesa anche la preclusione di contestazioni suppletive, in forza della disciplina dettata dall’art. 521-bis cod. proc. pen.”, difatti ne discende una situazione di stasi, in quanto il provvedimento, di cui non può direttamente ravvisarsi e dichiararsi la nullità, si risolve nell’imposizione di un successivo adempimento, cioè l’atto di impulso consistente nell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, che è affetto da nullità rilevabile nello sviluppo del processo, nullità che nella sentenza Toni non è stata qualificata e che non deve essere inquadrata tra le nullità assolute.

E d’altra parte la necessità di seguire la sequela procedimentale teorizzata dalle Sez. U Battistella, recepita dalle Sez. U Toni, e dalle successive decisioni, anche in applicazione dei principi enunciati dalle Sez. U Manca, ha trovato un chiaro recepimento anche nella successiva introduzione del comma 1-bis dell’art. 423, cod. proc. pen.

Tale disposizione ha difatti sancito la necessità che, quanto alla riqualificazione del fatto oggetto di imputazione e richiesta di rinvio a giudizio, il giudice debba necessariamente procedere ad un confronto con le parti nel rispetto del principio del contraddittorio, senza poter escludere o modificare aggravanti, né modificare il fatto, dovendo invece procedere a segnalare la propria considerazione in ordine ad una difforme valutazione della imputazione, invitando il pubblico ministero a modificare l’imputazione, rendendo possibile la restituzione degli atti solo ed esclusivamente dopo aver sollecitato il contraddittorio tra le parti sul punto. In precedenza, come sopra evidenziato, si è infatti sempre affermato che il giudice della udienza preliminare ha il potere di definire correttamente il fatto sul quale è chiamato a pronunciarsi giacché, in un ordinamento fondato sul principio di legalità, tale potere è connaturale allo stesso esercizio della giurisdizione, che non tollera limitazioni in ordine all’inquadramento giuridico dei fatti che le parti sottopongono al giudice (Sez. 6, n. 548 del 29/01/1996, Rv. 204383-01; cfr., anche Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, in motivazione).

Sul tema una recente decisione della Suprema Corte ha precisato che: “questa linea interpretativa è stata, peraltro, accolta dalla Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 429 cod. proc. pen., sollevata in relazione all’art. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbe al giudice dell’udienza preliminare di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione e formulata con la richiesta di rinvio a giudizio (C. Cost., sent. n. 347 del 1991; C. Cost., sent. 372 del 1991). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, rilevato che il potere del giudice dell’udienza preliminare di dare al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, riconducendo così la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio, trova fondamento nella valenza generale della regola contenuta nell’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. e nella sua applicazione analogica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239). Secondo questa pronuncia, il principio di legalità, che fonda l’ordinamento e l’attività giurisdizionale, pretende la propria osservanza in ogni fase del processo, anche all’udienza preliminare, quale snodo di passaggio dalle indagini al giudizio, sicché è consentito e doveroso anche per il giudice che vi è preposto «accertare che fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, così, la fattispecie concreta, anche se a determinati limitati fini, nello schema legale che le è proprio». Il giudice dell’udienza preliminare, dunque, anche in mancanza di specifica previsione e in base al principio generale enunciato dall’art. 521 cod. proc. pen., può modificare la qualificazione giuridica del fatto per il quale il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, disponendo la vocatio in ius innanzi al giudice competente in relazione al fatto così come diversamente qualificato (ex plurimis: Sez. 3, n. 51424 del 18/09/2014, Longhi, Rv. 261398 – 01; Sez. 6, n. 3658 del 16/11/1998, Carlutti, Rv. 212688). Al giudice dell’udienza preliminare compete, pertanto, il potere di ridurre l’imputazione, derubricando il reato da consumato a tentato, da complesso a semplice, da aggravato a non aggravato, al fine di garantire l’esigenza, immanente in ogni fase processuale, di assicurare la costante corrispondenza dell’imputazione alle emergenze processuali (v. Corte cost., sent. n. 88 del 1994; Cass., Sez. 6, n. 548 del 29/01/1996, Verde, Rv 204383); il giudice dell’udienza preliminare, all’esito dell’udienza, nell’esercizio del potere di cognizione attribuitogli dalla legge, può, dunque, escludere la sussistenza delle circostanze aggravanti eventualmente contestate e disporre il rinvio a giudizio per il reato semplice residuato (Sez. 6, n. 21840 del 24/05/2012, Cava, in motivazione).” (Sez. 6, n. 33679 del 23/09/2025, n.m.).

La decisione appena citata ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire che:” le Sezioni unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto sul punto, hanno, infatti, statuito che è abnorme e, quindi, ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell’udienza preliminare ad integrare l’imputazione senza che quest’ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d’indagine (Sez. U., n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239). Le Sezioni unite hanno, altresì, precisato che in questo caso la restituzione degli atti è legittima in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 521, comma secondo, cod. proc. pen.”.

Si è quindi sottolineato che: “questi consolidati principi di diritto non possano più essere riproposti, nei medesimi termini, dopo l’introduzione, nella disciplina dell’udienza preliminare, dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., per effetto dall’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Questa disposizione, che ha dato attuazione al criterio direttivo enunciato dall’art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, sancisce che «Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero». Il legislatore della riforma ha, dunque, espressamente riconosciuto il potere del giudice dell’udienza preliminare di sindacare la genericità dell’imputazione e quello di riqualificare il fatto contestato, quando «la definizione giuridica non è corretta», e ha condizionato il loro esercizio al rispetto delle medesime modalità procedurali. L’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha, infatti, recepito nella trama sistematica del codice di rito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Battistella con riferimento al sindacato del giudice dell’udienza sulla genericità dell’imputazione, estendendolo anche ai casi di riqualificazione dell’imputazione. Nella Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si rileva che «ambedue gli interventi rispondono all’esigenza di celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell’imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l’accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell’evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso». L’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha, dunque, introdotto il contradittorio preventivo quale condizione per l’esercizio da parte del giudice dell’udienza preliminare del sindacato sulla dimensione fattuale e giuridica dell’imputazione. Questa disposizione ha, dunque, sancito anche nell’udienza preliminare il principio affermato della sentenza Drassich (Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia) e recepito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 – 01; Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 – 01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817-03), secondo il quale il giudice può dare al fatto, nel rispetto del principio del giusto processo di cui dell’art. 6 della Convenzione EDU, una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che la stessa sia prevedibile e che l’imputato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica della vicenda.

Nel mutato contesto normativo, occorre, dunque, verificare, in primo luogo, se, in seguito all’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., permanga o meno il potere del giudice dell’udienza preliminare di riqualificare il fatto contestato nel decreto che dispone il giudizio, anche in mancanza della previa sollecitazione del contraddittorio sul punto, o se la nuova disposizione contempli l’unica modalità legittima per il giudice di riqualificare il fatto contestato. Ove si dovesse optare per la seconda opzione interpretativa, è, inoltre, necessario accertare se la riqualificazione operata nel decreto che dispone il giudizio, in violazione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., costituisca una mera irregolarità, una nullità o determini l’abnormità di questo atto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, avverso il decreto che dispone il giudizio non è previsto alcun mezzo di impugnazione e, pertanto, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, esso non è suscettibile di autonomo gravame e ogni censura deve esser fatta valere nella successiva fase dibattimentale (Sez. 5. n. 29492 del 07/05/2018, Rv. 273329 – 01; Sez. 5, n. 30558 del 28/05/2008, Rv. 240429 – 01); per contro, il decreto che dispone il giudizio può dirsi immediatamente impugnabile quando presenti le caratteristiche dell’atto abnorme (ex plurimis: Sez. 1, n. 5388 del 18/10/1996, Rv. 206083 – 01).

Una recente sentenza della Suprema Corte ha escluso la legittimità della qualificazione ex officio nel decreto che dispone il giudizio (Sez. 6, n. 19109 del 26/03/2024, P., Rv. 286475 – 02). La sentenza, meritevole di condivisione, ha rilevato che la restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l’imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell’udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all’atto dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in quanto il legislatore, in tal modo, ha intesto garantire, sin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell’imputato, anche in relazione all’accesso ai riti deflattivi.

La sentenza ha precisato che, «a seguito dell’introduzione di uno specifico rimedio processuale, volto ad evitare difformità tra l’imputazione (sia in relazione alla descrizione del fatto che alla qualificazione giuridica) indicata nella richiesta di rinvio a giudizio, rispetto a quella contenuta nel decreto di rinvio a giudizio, deve ritenersi che il nuovo istituto prevalga sulla soluzione giurisprudenziale in precedenza individuata.

A tale conclusione si giunge anche valorizzando un ulteriore elemento e, cioè, quello concernente la necessità di garantire la corretta instaurazione del giudizio fin dall’udienza preliminare, con riguardo alla qualificazione del fatto corretta ritenuta dal giudice» (pag. 6 della sentenza).

Nel disegno del legislatore della riforma, dunque, il nuovo potere di controllo e di “stabilizzazione” dell’imputazione previsto dall’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude il potere del giudice dell’udienza preliminare di riqualificare il fatto contestato con il decreto che dispone il giudizio”. (Sez. 6, n. 33679 del 23/09/2025, n.m.).  

Quanto al caso di specie, occorre infine considerare che in applicazione del più generale principio sopra evidenziato, volto a sottolineare la necessità, anche per previsione di normativa di sollecitare e instaurare un pieno contraddittorio in fase di udienza preliminare quanto alla compiuta identificazione e qualificazione giuridica del fatto imputato, alcune recenti pronunce hanno ritenuto abnorme l’ordinanza del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che, ritenendo l’imputazione affetta da indeterminatezza, restituisca gli atti al pubblico ministero senza averlo previamente sollecitato, nel contraddittorio delle parti, ad integrare o a precisare la contestazione, in quanto determina, in violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, un’indebita regressione del procedimento idonea ad alterare l’ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. 2, n. 6800 del 13/02/2025, Rv. 287576–01; Sez. 2, n. 30440 del 14/03/2024, Rv. 286744–01; Sez. 5, n. 36056 del 09/07/2024, Rv. 286933-01). 

Pur essendo il contraddittorio sulla completezza e correttezza giuridica dell’imputazione previsto dall’art. 554-bis, comma 5, cod. proc. pen. omologo a quella disciplinato dall’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., tali pronunce hanno censurato provvedimenti di restituzione degli atti al pubblico ministero affetti da abnormità funzionale, che determinano un’indebita regressione del procedimento, abnormità evidente ricorrente, a maggior ragione nel caso di specie, dove non di considerazione relativa alla indeterminatezza della imputazione si è trattato, ma bensì di riqualificazione del fatto in termini diversi con restituzione degli atti al Pubblico ministero, non essendo stato tuttavia sul punto sollecitato alcun confronto nel contraddittorio tra le parti, con conseguente ricorrenza di atto abnorme, connotato da abnormità funzionale. 

Il Giudice ha dunque esercitato un potere riconosciutogli dall’ordinamento, ma il provvedimento emesso ha determinato una stasi del procedimento ovvero un’impossibilità di proseguirlo: fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento ad un grado o ad una fase precedente (regresso che comporterebbe, di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressa previsione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensì unicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento; in altri termini, l’abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione del giudice non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento “anomalo” finiscono per diventare “innocue”, in quanto risolvibili per mezzo di successive “attività propulsive legittime”» (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 – 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 – 01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01)» (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D., Rv. 287607-01). (Sez. 6, n. 33679 del 23/09/2025, n.m.).

Sulla base di tali rilievi deve essere disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.

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