In tema di dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione per tardività del deposito, segnaliamo che la Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 987 depositata il 12 gennaio 2026 ha stabilito che per la tempestività del deposito dell’atto difensivo conta la ricevuta della Pec di inoltro e non l’attestazione di cancelleria.
La cassazione ha sottolineato che, in tema di deposito telematico di atti processuali penali mediante posta elettronica certificata (Pec), ai fini della tempestività dell’atto depositato con modalità telematiche, rileva esclusivamente il momento in cui l’atto viene accettato dal sistema informatico del destinatario, risultando del tutto irrilevante sia la successiva presa in carico da parte del personale di cancelleria, sia l’eventuale attestazione di una data posteriore da parte del funzionario giudiziario. Il giudice chiamato a valutare la tempestività dell’impugnazione deve procedere al controllo diretto delle ricevute di attestazione della ricezione della Pec, essendo vincolato alla data e all’orario di acquisizione da parte del sistema ricevente.
La Suprema Corte ha ricordato che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (ultima parte dell’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022).
Nel successivo comma 2, infine, si prevede che il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari attesterà l’avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell’apposito registro, ed inserendo l’atto tanto nel fascicolo telematico quanto, previa stampa, in quello cartaceo.
La ratio della disposizione di cui al citato art. 87-bis è, con ogni evidenza, quella di considerare pervenuto l’atto di impugnazione nel giorno del “deposito”, intendendosi per la posta certificata la data di acquisizione (ricezione) della pec dal sistema ricevente.
L’attestazione di cancelleria per la data diversa è dunque errata, il controllo sulla tempestività del gravame dovendo essere condotto dal giudice in base alle ricevute di attestazione delle ricezioni delle PEC (la cancelleria essendo, peraltro, tenuta ad attestare l’avvenuto deposito, annotando la data di ricezione nell’apposito registro).
Il principio, è stato già affermato dalla cassazione con riferimento all’art. 24, commi 1 e 4, legge n. 176/2020, di conversione del d.l. n. 137/2020, a mente del quale «il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza» (Sez. 3, n. 46827 del 17/1172021, Russo), conserva validità con riferimento all’art. 87-bis, d. Igs. n. 150/2022, stanti l’identità di ratio delle due previsioni di legge e la continuità normativa, in punto deposito atti, tra la disciplina emergenziale del 2020 e quella transitoria dettata dal legislatore del 2022 (Cassazione penale sezione 3 numero 46827/2021 e Cassazione penale sezione 1 numero 17081/2024).
Sul punto ricordiamo che la Cassazione sezione 2 con la sentenza 47737/2024 ha esaminato la seguente questione: ai fini della tempestività dell’impugnazione, debba darsi rilievo al momento in cui l’atto, dopo essere stato correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato alla Corte d’appello, ovvero al momento successivo (di ben due giorni), in cui l’atto risulta essere stato accettato: https://terzultimafermata.blog/2025/01/04/cassazione-e-impugnazione-tramite-portale-telematico-il-termine-e-rispettato-dalla-data-di-inoltro-tramite-pdp-o-dalla-data-di-accettazione-della-cancelleria-riccardo-radi/
