PM che appella, similmente alla parte privata, una sentenza avverso la quale potrebbe solo ricorrere per cassazione: indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 37953/2025, 21 ottobre/21 novembre 2025, ha ricordato che nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal PM con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente previsto, il giudice d’appello che riceve l’atto, in presenza di gravame ritualmente proposto anche della parte privata, verificata l’oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis” in capo alla parte pubblica e convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione dell’impugnativa sulla base dei parametri di cui all’art. 606 cod. proc. pen.

A seguito delle modifiche introdotte n. dall’art. 2, lett. a), d.lgs., 6 febbraio 2018, n. 11, vigenti a partire dal 6 marzo 2018, i commi 1 e 2 dell’art. 593 cod. proc. pen. prevedono che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna pronunziate nei giudizi diversi dall’abbreviato, dall’applicazione di pena a richiesta, o aventi ad oggetto misure di sicurezza – per le quali valgono i limiti rispettivamente previsti dagli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680 cod. proc. pen – “solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.

La riforma ha, quindi esteso al giudizio ordinario il limite già previsto in rapporto al giudizio abbreviato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.), attenuandone i contenuti.

L’appello è, infatti, consentito non solo – come nel rito speciale – quando vi sia stata una modifica del titolo del reato, ma anche in altre ipotesi, espressamente individuate nell’esclusione di aggravanti a effetto speciale e nell’applicazione di una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 2020 al § 3.6., la nuova disciplina sottrae ad una sola delle parti, il pubblico ministero, «il potere di formulare censure di merito in rapporto a tutta una serie di profili, direttamente o indirettamente attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la quantificazione della pena entro la cornice edittale, l’esclusione di aggravanti comuni o concessione di attenuanti, il bilanciamento tra circostanze, l’applicazione dell’istituto della continuazione, la concessione di benefici (quale la sospensione condizionale, come nel caso oggetto del giudizio a quo), e così via dicendo».

La dissimmetria tra le parti processuali generata dalla nuova disciplina non si pone in contrasto con alcun principio costituzionale e perché la limitazione del potere di appello della parte pubblica persegue l’obiettivo – di rilievo costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.) – di assicurare la ragionevole durata del processo, deflazionando il carico di lavoro delle corti d’appello” non contrasta con il sistema ad azione penale obbligatoria configurato dall’art. 112 Cost., che non preclude “al legislatore introdurre limiti all’esercizio della funzione giurisdizionale intesi ad assicurare la ragionevole durata dei processi e l’efficienza del sistema punitivo”.

Non è violato nemmeno il canone della ragionevolezza perché, chiosano i giudici costituzionali, all’accusa non viene impedito di reagire all’irrogazione di pene macroscopicamente inadeguate per difetto alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore perché il pubblico ministero resta pur sempre abilitato ad attivare il controllo della Corte di cassazione sulla «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» che sorregge il dosaggio della pena, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.

Tale controllo, se pure certamente «non attinge […] alla pienezza del riesame di merito, consentito dall’appello» (sentenza n. 26 del 2007), può valere, comunque sia, nei limiti della disciplina del ricorso immediato, a porre rimedio a ipotesi di incongruenza estrema o manifesta della quantificazione del trattamento sanzionatorio”.

Occorre peraltro ricordare che contro una “stessa sentenza”, intesa come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, non possono celebrarsi diversi giudizi di impugnazione potenzialmente definibili con decisioni tra loro incompatibili (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807) e che proprio per evitare un simile rischio l’art. 580 cod. proc. pen. ha fissato il principio di evidente portata generale in forza del quale “quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’articolo 12, il ricorso per cassazione si converte nell’appello”.

Ciò implica che, nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente previsto, il giudice d’appello che riceve l’atto, in presenza di gravame ritualmente proposto anche della parte privata, verificata l’oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis” in capo alla parte pubblica e convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione dell’impugnativa sulla base dei parametri di cui all’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33330 del 09/05/2023, Rv. 285019 – 01 Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Rv. 276739- 01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Rv. 257326 – 01).

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