Avvocato che nel corso dell’udienza usa, nei confronti del Pm, toni “sia nella voce che nel comportamento da potersi considerare oltraggiosi”: inizialmente sospeso per un anno poi … (Redazione)

In aula, alle volte, i toni si alzano e poi si ridimensionano ma per alcuni la cosa non finisce lì.

Nel caso esaminato il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza numero 234/2025 (allegata al post), ha deciso il caso di un collega segnalato da un Procuratore della Repubblica e sanzionato dal CDD con la sospensione per anni 1 dalla professione.

Incolpazione:

Nei confronti dell’avv. [RICORRENTE] il CDD dell’L’Aquila approvava il seguente capo di incolpazione: Della violazione degli artt. 9 comma primo e 52 comma primo CDF poiché all’udienza del 15.5.2018 dinanzi al Gip del Tribunale di Pescara, Dott. [AAA], in corso di incidente probatorio si relazionava con modalità aggressive urlando e muovendosi con concitazione nell’aula sia nei confronti del Giudice eccedendo i limiti della corretta difesa, sia nei confronti del Pubblico Ministero Dott.ssa [BBB] ostacolando l’esame condotto dalla medesima, tanto da indurre il Giudice a far intervenire le forze dell’ordine nonché a far presenziare all’udienza il Procuratore Aggiunto Dott.ssa [CCC]. In Pescara, 15.5.2018

Il procedimento trae origine da una nota riservata del 4 ottobre 2018 con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, Dott. [DDD], segnalava al COA di L’Aquila un comportamento che asseriva non deontologicamente corretto tenuto dall’avv. [RICORRENTE]. La suindicata nota, infatti, conteneva una relazione con la quale il Sostituto Procuratore, Dott.ssa [BBB], rappresentava quanto accaduto nel corso dell’udienza del 15.5.2018 dinnanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. [AAA].

Il Pubblico Ministero, infatti, rilevava come l’incolpato, nel corso dell’udienza de qua, avrebbe posto in essere un comportamento deontologicamente scorretto (sotto il profilo, sia dei doveri di correttezza e dignità dell’avvocato, sia sotto il profilo di dignità e reciproco rispetto nei confronti dei magistrati). In particolare, avrebbe utilizzato toni particolarmente eccessivi nei suoi confronti «sia nella voce che nel comportamento da potersi considerare oltraggiosi» (cfr. p. 3 decisione CDD L’Aquila), tanto da far ritenere all’A.G. che la situazione potesse degenerare (a tale proposito, infatti, veniva richiesto l’intervento della Polizia Giudiziaria oltreché del Procuratore Aggiunto, Dott.ssa [CCC])

Decisione:

Il CNF ricorda che nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

Fatta la premessa si sofferma sulla dosimetria della sanzione e stabilisce: “Ebbene, nel caso di specie, accertata la illiceità della condotta, non si può ritenere congrua la sanzione interdittiva applicata che non appare adeguata ai fatti per come accaduti.

Difatti è emerso che non vi è stato un concreto danno nello svolgimento dell’attività di udienza e la reazione dell’avv. [RICORRENTE], seppur censurabile, e apparsa sempre mirata alla difesa dell’assistito .

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, si può giungere all’applicazione della sanzione della censura, sanzione, quest’ultima, che appare adeguata alle violazioni contestate ed accertate, tenendo conto di tutti gli altri elementi emersi”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 234 del 29 agosto 2025

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