L’avvocato deposita istanza legittimo impedimento tramite portale deposito atti penali ma il “recapito” non è tempestivo e la cassazione sezione 3 con la sentenza numero 287/2026 annulla la sentenza.
Accade molto spesso che gli atti difensivi depositati tramite portale non vengano prontamente portati a conoscenza dei giudicanti.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte emerge che, effettivamente, il 7 luglio 2025, ovvero il giorno prima dell’udienza di appello, è stata inviata alle 17.19 dall’avvocato P.M., difensore di fiducia dell’imputato, un’istanza di legittimo impedimento per documentate ragioni di salute, essendo avvenuta la trasmissione della richiesta tramite il portale deposito atti penali.
Tale istanza è stata recapitata alla Cancelleria penale della Corte di appello solo alle 11.44 dell’8 luglio 2025, ovvero dopo la lettura del dispositivo, avvenuta alle ore 10.28, per cui la Corte di appello ha avuto contezza dell’impedimento solo a udienza già terminata, circostanza questa di cui si dà atto nella stessa sentenza impugnata.
Orbene, stante l’omessa valutazione da parte dei giudici di secondo grado della richiesta di differimento per legittimo impedimento tempestivamente e ritualmente trasmessa dal difensore di fiducia dell’imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, da ciò discendendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.
Morale: il portale è più lento della vecchio deposito cartaceo in cancelleria
