La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 668 depositata l’8 gennaio 2026 ha ricordato alla corte di appello di Roma che non basta richiamare le frequentazioni ambigue per negare l’indennizzo per ingiusta detenzione ma deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rappresentato dalla consapevolezza dell’altrui attività illecita per ravvisare la colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
Nel caso esaminato, il Giudice della riparazione ha altresì ravvisato la colpa grave, ostativa alla invocata riparazione, nella contiguità dell’istante con soggetti dediti al narcotraffico.
È noto che, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito Alfredo, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, dep. 2018, Puro, Rv. 274498).
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, se accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo; la giurisprudenza di legittimità sostiene invero che integri gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua Corte di Cassazione – copia non ufficiale 4 contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547).
Tanto premesso, è fondato il rilievo della carenza di motivazione in ordine al carattere colposo di tale contiguità.
Giova rammentare che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, per orientamento costante della Suprema Corte, qualora sia stato ascritto un illecito plurisoggettivo, oltre alla condotta macroscopicamente negligente o imprudente dell’istante, deve necessariamente ricorrere un elemento aggiuntivo, rappresentato dalla consapevolezza dell’altrui attività illecita [cfr. Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese Antonio, Rv. 280547: “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva negato la riparazione per essersi l’istante accompagnato agli autori di un omicidio nel giorno di commissione del reato senza motivare in ordine alla consapevolezza dello stesso che tale frequentazione potesse integrare una condotta gravemente imprudente, tale da determinare l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Si è affermato, ad esempio, che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, nel caso in cui sia contestato un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa alla misura della custodia cautelare se si sia al corrente dell’attività delittuosa di altri e, ciò nonostante, pur non concorrendo in quella attività, si pongano in essere, con evidente, macroscopica imprudenza, condotte che si prestino, sul piano logico, alla deduzione della contiguità del concorso.
Ma se manca la consapevolezza che altri è dedito ad una certa attività costituente reato, l’eventuale condotta denotante contiguità non può avere alcuna incidenza negativa (Sez. 4, Sentenza n. 598 del 29/04/1994, Gandolfo, Rv. 200152).
Nel caso che occupa, la Corte di appello nulla ha illustrato in ordine alla ritenuta consapevolezza in capo al ricorrente delle attività illecite di altri soggetti, né ha spiegato le relazioni con costoro dell’istante cui, genericamente, ascrive «pregressi contatti con altri indagati».
L’ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma, la quale dovrà procedere a nuovo giudizio, tenendo conto di quanto sopra evidenziato.
