La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 446 depositata il 7 gennaio 2026 ha ricordato che il giudice può respingere la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purché dalla loro valutazione – che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione – emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte, potendo trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti
Premettiamo che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, da condursi, giusto il disposto di cui all’art. 58 legge n. 689 del 1981, con l’osservanza dei criteri dell’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01, in motivazione; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 1559 del 26/10/2023, dep. 2024, Almi, non mass.; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853-01 con riferimento alle pene sostitutive ante novella d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purché dalla loro valutazione – che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione – emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte, potendo trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (Sez. 5, n. 24093/2025, cit.; Sez. 2 n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv. 287348-01).
La Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi osservando che l’imputato era gravato da plurime condanne, in gran parte per reati contro il patrimonio omologhi a quello oggetto di giudizio ed anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno e che tali dati erano sintomatici della spiccata propensione alla violazione di qualsivoglia obbligo impostogli dalla legge e dall’autorità, così da escludere una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive.
Il giudizio espresso nella sentenza in punto di personalità dell’imputato, dunque, non fa riferimento solo alla presenza di numerosi precedenti penali ma anche al loro numero e natura, congiuntamente all’ulteriore dato della disposta applicazione di una misura di prevenzione personale che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non ha considerato.
La difesa ricorrente non si confronta con detta motivazione che, in quanto specifica e adeguata, sfugge al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031-01).
