Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 480/2026, 17 dicembre 2025/8 gennaio 2026, ha chiarito che il giudice che emette un provvedimento di restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione non ha il potere di revocarlo, trattandosi di atto che può essere impugnato solo unitamente alla sentenza che decide sull’impugnazione o sull’opposizione.
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dopo aver emesso un provvedimento di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna, a seguito di incidente di esecuzione, ha, previa convocazione delle parti, revocato detto provvedimento, sebbene non avesse alcun potere giurisdizionale che lo legittimasse in tal senso, trattandosi di provvedimento soggetto ad impugnazione (Sez. 1, n. 1202 del 16/05/2012, dep. 2013, Rv. 254255).
Ai sensi dell’art. 175, comma 5, cod. proc. pen., infatti, l’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 17 giugno 2025, il giudice dell’esecuzione, revocava il provvedimento del 14/03/2025, con il quale era stata dichiarata la nullità della notifica del decreto penale di condanna n. xxx del 3 novembre 2023, emesso nei confronti di FGC ed era stata concessa al condannato la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il predetto decreto penale di condanna.
La revoca del provvedimento era motivata sulla base della nuova circostanza emersa dell’avvenuto pagamento della pena pecuniaria da parte dell’interessato in data 30/10/2024 che faceva ritenere che costui avesse avuto conoscenza effettiva dell’atto e del suo valore ed era indicativa della univoca e volontaria rinuncia all’opposizione, avendo peraltro il ricorrente nominato il difensore di fiducia il 24/10/2024, anteriormente al pagamento della pena pecuniaria, sicchè il soggetto che volontariamente si era disinteressato della possibilità della sua difesa non poteva poi avanzare richiesta di restituzione nel termine.
Ricorso per cassazione
Avverso l’indicata ordinanza, FGC, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione e un vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché agli artt. 175, commi 2-bis e 4, 178, 179 e 183 cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente che la rinuncia espressa alla opposizione non può essere desunta solo dal pagamento della sanzione, peraltro avvenuto nei confronti di persona non italiana, timorosa di una eventuale esecuzione, ben un anno dopo l’emissione del decreto penale di condanna. Osserva la difesa che si è avuta contezza della omessa notifica del decreto penale solo con l’acquisizione della documentazione concernente il decreto penale in data 22/11/2024, cui ha fatto seguito il deposito della nomina e dell’atto il 25/11/2024, rispettando il termine di 30 giorni dal ritiro della documentazione concernente il PAGOPA in data 26/10/2024, ribadendo che il pagamento della sanzione non possa costituire sanatoria per una nullità assoluta, né rinuncia tacita alla opposizione che deve essere espressa.
Decisione della Suprema Corte
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, dopo aver emesso un provvedimento di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna, a seguito di incidente di esecuzione, ha, previa convocazione delle parti, revocato detto provvedimento, sebbene non avesse alcun potere giurisdizionale che lo legittimasse in tal senso, trattandosi di provvedimento soggetto ad impugnazione (Sez. 1, n. 1202 del 16/05/2012, dep. 2013, Rv. 254255).
Ai sensi dell’art. 175, comma 5, cod. proc. pen., infatti, l’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
In altri termini, l’ordinanza impugnata integra una forma di sviamento della funzione giurisdizionale, che non risponde al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento. Sono, infatti, abnormi i provvedimenti adottati dal giudice che, per l’effetto di un precedente atto, abbia esaurito ogni potere decisionale in ordine alla regiudicanda rimessa alla sua competenza (Sez. 6, n. 17874 del 10/04/2024, non mass.).
In conclusione, l’ordinanza impugnata, emessa al di fuori dei poteri del giudice dell’esecuzione, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale per l’ulteriore corso. Ed invero, non essendo la Corte a conoscenza della intervenuta o meno proposizione dell’opposizione al decreto penale di condanna da parte dell’interessato, gli atti devono essere trasmessi al giudice di merito competente affinchè, in caso di mancata opposizione o di opposizione ritenuta inammissibile, ponga in essere gli adempimenti di cui all’art. 461, cod. proc. pen., e, in caso di opposizione intervenuta e ritenuta ammissibile, provveda agli adempimenti di cui all’art. 464, cod. proc. pen.
