Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 535/2026, 17 dicembre 2025, 8 gennaio 2026, ha ribadito che il cuore della fattispecie delittuosa dell’induzione indebita a dare o promettere utilità sta nel perimetro dell’abuso induttivo, per il quale non è richiesta alcuna espressa minaccia.
Per il delitto in esame, infatti, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), come pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470-01; nello stesso senso Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Rv. 264424-01 e Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Rv. 267277-01).
