Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 232/2026, 18 dicembre 2025, 5 gennaio 2026, ha chiarito che il disposto di cui all’art. 188, disp. att. cod. proc. pen., che richiede uno speciale procedimento con richiesta del consenso del pubblico ministero quando devono porsi in continuazione più reati giudicati con diverse sentenze emesse ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata al giudice dell’esecuzione riguardi in parte sentenze emesse a seguito d’applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, sentenza n. 47076 del 19/06/2018, Rv. 274331) o in parte sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato.
In tali ultimi casi la norma di riferimento è l’art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., laddove, nel prevedere anche in questa ipotesi la possibilità di applicazione del concorso formale o del reato continuato, esclusa la necessità di un nuovo accordo tra le parti, si attribuiscono al giudice dell’esecuzione gli stessi poteri di rideterminazione della pena unica esercitabili in caso di applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di condanna emesse in esito a giudizi svolti con forme diverse da quelle di cui all’art. 444, cod. proc. pen.; trovano, quindi, piena applicazione i limiti che al potere in questione sono fissati dagli artt. 671, cod. proc. pen., e 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 7374 del 06/02/2007, Rv. 236246).
Nel determinare la pena unica ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. a seguito della unificazione di reati per i quali è stata applicata la pena su richiesta delle parti, opera sempre il limite, direttamente discendente dalla esaminata natura processuale della diminuzione di pena di cui il condannato ha in fase cognitiva beneficiato come contropartita alla scelta di definire il processo con il rito speciale; quindi il giudice dell’esecuzione deve mantenere la riduzione concessa dalla sentenza divenuta irrevocabile con riferimento esclusivo ai reati giudicati con il rito speciale, senza ovviamente estenderlo agli altri reati giudicati con altro rito. Quindi ai fini della valutazione del reato più grave, si dovrà tenere conto della pena in concreto applicata con la riduzione concordata, ma quando, come nel caso di specie, tra i reati unificati in continuazione vi è un solo reato per il quale è stata patteggiata la pena e tale reato è considerato satellite rispetto alla violazione più grave giudicata con altro rito, il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di commisurare l’aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. relativo a quest’ultimo reato alla pena per esso determinata in sede di cognizione comprensiva della riduzione ex art. 444, cod. proc. pen., specificando di avere mantenuto la stessa misura della riduzione.
Com’è infatti noto, la riduzione premiale di cui all’art. 442, cod. proc. pen. è per il rito abbreviato fissa nella misura di un terzo, mentre nel procedimento di applicazione della pena ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen. può essere variabile «fino ad un terzo», e la quota di abbattimento oggetto dell’accordo deve essere replicata dal giudice dell’esecuzione, che ne deve dare espressamente conto.
Individuato il reato più grave, il giudice dell’esecuzione deve calcolare per ciascuno degli altri la quota di aumento, sommando gli aumenti relativi ai soli reati giudicati con il rito abbreviato; infine, sulla pena risultante va applicata la riduzione predeterminata di un terzo per avere la misura di sanzione da aggiungere a quella calcolata per i reati avvinti nel medesimo disegno criminoso e giudicati nelle forme del rito ordinario. E difatti «l’ordine che il giudice deve seguire nelle operazioni di calcolo della pena, nel quale la diminuente del rito è successiva a tutte le altre, è funzionale ad un processo in cui sono stati giudicati tutti i reati riuniti per continuazione al fine di determinare una pena complessiva» (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865, in motivazione).
Tale ordine consente anche un controllo del tracciato motivazionale che sorregge il calcolo e non deve comportare l’applicazione – da parte del giudice dell’esecuzione – di aumenti di pena superiori a quelli eventualmente già riconosciuti (Sez. 1, n. 22065 del 05/02/2025, n.m.).
Tanto più è necessario, quando concorrono tra i reati per i quali applicare il vincolo della continuazione, quelli giudicati ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., in relazione ai quali la commisurazione dell’aumento segue criteri e limiti che comportano non un’automatica riduzione ma impongono al giudice dell’esecuzione di tenere della misura di riduzione fissata nell’accordo tra le parti.
