La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 280 depositata il 7 gennaio 2026 ha ricordato che basta una presenza che rafforzi l’altrui proposito criminoso, purché effettiva e idonea ad apportare un reale contributo all’azione collettiva per l’integrazione del reato.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 609-octies c.p., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto, costituendo tale delitto una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella “partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p.“, in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo (Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2012, n. 36036; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2003 n. 3348; Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 1999, n. 11541); e si è anche precisato che, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, non è necessario l’accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all’altrui progetto criminoso (Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2019, n. 29406).
La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l’incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione.
Non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo (Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2000, n. 6464; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2003, n. 3348).
Il concetto di “partecipazione”, quindi, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell’art. 609-bis c.p.), dovendo invece – secondo un’interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore – ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva (Cass. pen., sez. III, 11 marzo 2010, n. 15089).
In definitiva, il reato in parola è plurisoggettivo e a concorso necessario: questo vuol dire che, per la sua venuta ad esistenza è necessario che partecipino due o più persone; la partecipazione non implica la materiale commissione della violenza sessuale, potendosi manifestare in ogni forma di contribuzione.
Sul punto ricordiamo la sentenza della medesima sezione numero 28479/2025.
