Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 34235/2025, 18/27 dicembre 2025, si è pronunciata sul ricorso di un avvocato che, dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati, ha dovuto attendere otto anni e mezzo per la richiesta di archiviazione e nel frattempo ha subito la revoca di tutti gli incarichi affidatigli da una società assicurativa di cui era fiduciario.
Fatti di causa
L’Avv. GP convenne in giudizio, nel 2016, davanti al Tribunale di XXX, la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi euro 500.000, subiti in conseguenza della eccessiva durata delle indagini preliminari svolte nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di XXX nel proc. penale n. XXXX/XX RGNR.
Espose di avere appreso, tramite articoli di stampa del 27 ottobre 2006, di essere indagato per i reati di cui agli artt. 416 e 642 c.p., in un procedimento concernente ipotesi di truffe in danno di compagnie assicurative e che, a seguito di tale notizia di stampa, la società assicuratrice XXX SPA, di cui sin dagli anni ’80 era legale fiduciario per tutti gli uffici giudiziari della provincia di XXX, dapprima aveva sospeso il rapporto e successivamente lo aveva revocato non conferendogli più alcun altro incarico.
Con sentenza n. 1127 del 2020 il Tribunale rigettò la domanda, condannando GP alle spese, avendo ritenuto:
(i) non assolto l’onere di specifica allegazione e prova di condotte connotate da colpa grave o dolo dei magistrati;
(ii) non attivati gli strumenti volti ad ovviare al danno quali per esempio la richiesta di avocazione delle indagini;
(iii) insussistente il nesso eziologico tra la durata delle indagini e il danno lamentato, posto che lo stesso attore aveva allegato che la revoca degli incarichi lavorativi avvenne subito dopo la pubblicazione sulla stampa del suo coinvolgimento nelle indagini.
Adita dal soccombente, la Corte d’appello di XXX, dopo aver respinto con ordinanza istruttoria del 25 marzo 2022 l’iterata richiesta di prove testimoniali, ritenute inammissibili/irrilevanti, con sentenza n. 566/2024, resa pubblica il 15 maggio 2024, ha rigettato l’appello, compensando le spese del grado.
Pur riconoscendo che tra l’iscrizione nel registro degli indagati e la richiesta di archiviazione erano trascorsi circa otto anni e mezzo, così da porsi una presunzione iuris tantum di grave negligenza dei magistrati della Procura, e che il sollecito presentato nel maggio del 2007 dall’istante integrava il presupposto dell’art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988, la Corte territoriale ha ritenuto tuttavia mancare la prova del nesso causale tra tale condotta e il danno lamentato. Ha al riguardo in particolare osservato che: ─ «come correttamente evidenziato dal Tribunale, lo stesso appellante ha dedotto di essere stato sospeso dall’incarico da parte dell’istituto assicurativo di cui era fiduciario subito dopo la pubblicazione della notizia sul giornale»; ─ «peraltro … l’esonero dagli incarichi di fiduciario dell’assicurazione non ha costituito oggetto di prova documentale e … la prova orale articolata dall’attore non avrebbe comunque consentito la dimostrazione del nesso causale: nell’assunto di parte attrice (da dimostrare a mezzo testi) l’esonero definitivo dall’incarico sarebbe avvenuto a circa un anno dalla pubblicazione della notizia (quindi ottobre 2007), sennonché risalendo l’iscrizione nel registro degli indagati all’aprile 2006, ad ottobre 2007 il termine di compimento delle indagini preliminari era appena scaduto onde non si era ancora consumato l’ingiustificato e colpevole protrarsi dell’iscrizione nel registro degli indagati. Appare quindi evidente che la revoca dell’incarico, ove effettivamente avvenuta, sia stata piuttosto frutto di una discrezionale e forse arbitraria decisione della società mandante alla quale era ben possibile reagire con gli ordinari strumenti di tutela contrattuale» (così testualmente a pag. 6 della sentenza).
Quanto al danno non patrimoniale, la Corte di merito ha rilevato che la sentenza di primo grado nulla aveva statuito sul punto e che l’appellante non aveva articolato uno specifico motivo di gravame sull’omessa pronuncia, limitandosi a un riferimento incidentale, ritenuto insufficiente a introdurre la questione. Da qui la conferma del rigetto, pur con motivazione parzialmente diversa, e la compensazione delle spese.
Ricorso per cassazione
Per la cassazione di tale sentenza l’Avv. GP propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri, depositando controricorso.
Decisione della Suprema Corte
…Riassunzione dei motivi di ricorso
Con il primo motivo il ricorrente denuncia «nullità della sentenza per illogicità manifesta, vizio della sentenza, errores in procedendo, per violazione dell’art. 99, 112 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.».
Nel corpo del motivo il ricorrente sviluppa due censure.
Con la prima, in punto di danno patrimoniale, contesta la motivazione (sopra per ampi stralci trascritta) addotta dalla Corte d’appello a fondamento della ritenuta insussistenza di prova del nesso causale. Osserva al riguardo che:
(i) le prove testimoniali sul danno patrimoniale di cui ai capi 1, 2, 3 e 4, tendevano a dimostrare la contrazione patrimoniale del ricorrente, dovuta all’inerzia dei P.M. della Procura della Repubblica di XXX, atteso che -afferma- «se il procedimento fosse stato archiviato nei termini di legge ex art. 407 c.p.p. (anni 1 e sei mesi e non già dall’aprile 2006, bensì dallo 04.05.2005), la sospensione, non si sarebbe evoluta in cancellazione definitiva»;
(ii) nel decreto di archiviazione del 9 ottobre 2014 risultava per tabulas che le indagini risalivano alla data del 1° maggio 2005 e l’iscrizione nel registro degli indagati era avvenuta in data 4 maggio 2005;
(iii) tale ultima circostanza temporale avrebbe potuto peraltro ricavarsi anche dalla relazione del Procuratore Capo, benché anche lui tratto in inganno dalle indicazioni rese dal Sostituto Procuratore e dalla pure acquisita richiesta di applicazione di misura cautelare presentata dal P.M. in data 18 aprile 2006, nella quale si riferiva che, «ricevuta formale comunicazione della notizia criminis», erano stati disposti servizi di intercettazione telefonica già a partire dal mese di maggio del 2005;
(iv) nella propria relazione il Procuratore della Repubblica ipotizzava l’esistenza non del reato associativo contestato ma di un reato di truffa, con la conseguenza che, in mancanza di querela, la Procura avrebbe dovuto chiedere l’archiviazione entro gg. 90 dalla iscrizione nel registro degli indagati dell’Avv. GP e dunque entro il 9 agosto del 2005;
(v) la prova testimoniale non ammessa tendeva a dimostrare che la cancellazione definitiva dall’albo dei fiduciari era avvenuta nell’ottobre 2007, ben undici mesi dopo la data del 4 novembre 2006, termine per la chiusura delle indagini preliminari anche con riferimento al reato associativo ex art. 416 c.p.;
(vi) nessuna prova documentale avrebbe potuto offrirsi in alternativa, trattandosi di rapporto fiduciario non esclusivo in relazione al quale la società poteva non dare più incarichi a suo insindacabile piacimento, senza fornire alcuna comunicazione e motivazione;
(vii) la prova sul danno patrimoniale, al di là della prova per testi richiesta, poteva comunque trarsi dalle fatture prodotte, relative ai tre anni precedenti alla sospensione del rapporto di lavoro del ricorrente con la società assicurativa XXX SPA.
Con la seconda censura, riferita al danno non patrimoniale, deduce il ricorrente che non potesse postularsi alcuna rinuncia a far valere tale danno in appello, atteso che «la riproposizione delle domande di cui parla l’art. 346 c.p.c., non si manifesta con la formulazione di motivi di appello, ma con l’inequivoca manifestazione di volontà che le stesse siano nuovamente sottoposte alla cognizione del giudice d’appello»: manifestazione che -sostiene- nella specie era desumibile dalle conclusioni dell’atto di appello e della comparsa conclusionale, nonché da tutti gli atti e scritti difensivi, nei quali si insisteva in tutte le richieste istruttorie già formulate e quindi anche su quelle relative al danno morale, chiedendosi l’accoglimento della domanda come formulata, proposta e quantificata, nell’atto introduttivo del giudizio.
Con il secondo motivo ─ rubricato «nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 per violazione dell’art. 92 c.p.c., relativa alla condanna alle spese di lite di primo grado ed alla loro compensazione in secondo grado» ─ il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, pur avendo riconosciuto «la grave negligenza astrattamente idonea a configurare l’ipotesi di responsabilità invocata», non solo non abbia deciso sulla censurata condanna alle spese inflitta dal giudice di primo grado, ma abbia compensato quelle di secondo grado e pronunciato condanna nei suoi confronti al versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l’impugnazione.
…Motivazione
La prima delle due censure svolte con il primo motivo è inammissibile.
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali o per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso solo nei ristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il ristretto paradigma di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.
Non può, in linea di principio, essere posto in dubbio il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ..
Una tale violazione è, però, configurabile allorquando il giudice del merito rilevi decadenze o preclusioni insussistenti (cfr. Cass. 05/03/1977, n. 910) ovvero affermi tout court l’inammissibilità del mezzo di prova richiesto per motivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite. Ove invece ci si muova in tale seconda prospettiva, ancorché la decisione del giudice di merito si risolva pur sempre nel rifiuto di ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto — come è stato rilevato — «il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta» (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077).
In tal caso, «la decisione si riferisce, certo, ad un’attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa della lite; il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perché, quindi, pur traducendosi anch’esse in un’attività processuale, esse siano suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle» (Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012, cit.). La mancata ammissione della prova pone, dunque, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertanto essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999).
Nel caso di specie si verte, evidentemente, in questa seconda ipotesi. La Corte d’appello ha motivatamente considerato irrilevanti le circostanze poste ad oggetto dei capitoli di prova testimoniale poiché da esse non avrebbe comunque potuto trarsi la dimostrazione del nesso causale. Ciò inevitabilmente attribuisce alla doglianza rilievo censorio non riconducibile al paradigma di cui al num. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. ma a quello di cui al num. 5 e la sottopone ai relativi limiti di deducibilità; in tale prospettiva, invero, la censura si risolve (al di là della erronea indicazione in rubrica di un error in procedendo) nella prospettazione di una mera quaestio facti, ovvero di un difetto di ricognizione della fattispecie concreta.
Essa, però, si appalesa in tale direzione inammissibile. Anzitutto per la preclusione che deriva — ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. [nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149], ripetitivo, peraltro, di quanto già previsto dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’avere la Corte d’appello deciso, sul punto, in modo conforme alla sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo il ricorrente assolto l’onere in tal caso su di essa gravante di indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado ed in cosa queste si differenziavano da quelle poste a fondamento della decisione di appello (v. Cass. 28/02/2023, n. 5947; 15/03/2022, n. 8320; 06/08/2019, n. 20994; n. 22/12/2016, n. 26774): è ben vero, infatti, che la sentenza d’appello diverge da quella di primo grado in relazione alla ritenuta ravvisabilità, nell’operato dei magistrati della Procura, di una grave negligenza astrattamente idonea a configurare l’ipotesi di responsabilità invocata, e tuttavia le due sentenze collimano sul tema specifico, attinto dalla censura in esame, della prova del nesso causale, da entrambi i giudici esclusa sulla base di considerazioni sostanzialmente sovrapponibili.
Varrà aggiungere che non potrebbe comunque ipotizzarsi un vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riferito alle circostanze poste ad oggetto della non ammessa prova testimoniale, dal momento che è proprio a tali circostanze che la Corte d’appello riferisce la propria valutazione di irrilevanza: lungi dal potersi predicare dunque un vizio di omesso esame, è piuttosto l’esito di tale esame ad essere censurato, il che pone la censura al di fuori del paradigma suddetto per collocarla sul piano della mera sollecitazione di una diversa valutazione del materiale istruttorio cui non può darsi ingresso nel giudizio di legittimità.
Non diversamente va detto quanto agli argomenti sopra riferiti («Ragioni della decisione», § 1.1, ptt. i, ii, iii, iv, vi e vii) con i quali il ricorrente sembra in realtà riferire il vizio di omesso esame ad altre circostanze, sull’assunto che la loro corretta considerazione avrebbe potuto e dovuto condurre a ritenere potenzialmente rilevante la prova testimoniale. Anche in tale prospettiva rimane anzitutto preclusivo il rilievo della doppia decisione conforme ex art. 360, quarto comma, c.p.c., ma occorre anche aggiungere che si tratta di circostanze dedotte in termini inosservanti dell’onere imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo il ricorrente precisato se e in quale sede del giudizio di primo grado e poi in quello di appello tali circostanze fossero state allegate, per la prima di esse anzi riferendosi che si tratta di documento prodotto dalla controparte in appello. Senza dire del contenuto niente affatto univoco che di esse riferisce lo stesso ricorrente.
Mette conto infine aggiungere che ad impedire la configurabilità di un vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alle circostanze poste ad oggetto della prova non ammessa concorre anche l’inidoneità delle stesse a condurre ad un diverso esito del giudizio. Ed infatti: a) il capitolo n. 1 («Vero o meno che l’Avv. GP, ha lavorato quale legale fiduciario, per la società assicuratrice XXX (poi incorporata nella società XXX SPA), sin dagli anni ’80 su tutto il territorio della Provincia di XXX, difendendo e costituendosi in giudizio nell’interesse della predetta società nei vari uffici giudiziari siti nella predetta Provincia») ed il capitolo n. 3 («Vero che, trascorso più di un anno dall’ottobre 2016, attesa la persistenza dello stato di “indagato” l’Avv. GP, senza ricevere alcuna comunicazione ufficiale da parte della società XXX SPA, è stato definitivamente cancellato dagli elenchi degli avvocati fiduciari della predetta società, con immediata cessazione di ogni incarico difensionale») riguardavano circostanze non in contestazione fra le parti;
b) il capitolo n. 2 («Vero o meno che nell’ottobre del 2006, in seguito alle notizie di stampa di vari giornali locali e regionali e comunque della notizia inserita nella copia del giornale XXX prodotta nel fascicolo di parte attrice che Le viene sottoposta in visione, l’Avv. GP, è stato sospeso dagli incarichi di cui al punto 1») concerneva un giudizio e non un fatto, con esso infatti si intendeva chiedere al testimone non se la società mandante recedette dal mandato conferito all’odierno ricorrente, ma se tale recesso avvenne “in conseguenza” della iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati; ma lo stabilire se una certa condotta umana fu o non fu conseguenza di un fatto antecedente, costituisce una spiegazione causale, e dunque un giudizio;
c) il capitolo n. 4 («Vero o meno che tutte le fatture, emesse dall’Avv. GP alla società XXX SPA prima e successivamente alla società incorporante YYY SPA, che le vengono mostrate e che sono allegate al fascicolo di parte attrice, sono state pagate e si riferiscono ad incarichi ed a giudizi precedenti all’ottobre 2006») riguardava una circostanza che di per sé non poteva certo valere a dimostrare un nesso di causa nei termini descritti.
La seconda censura del primo motivo è, invece, fondata e merita accoglimento, nei termini appresso precisati.
Come è pacifico in causa, il Tribunale, a differenza del danno patrimoniale, con riferimento al quale ha svolto una motivazione specifica benché aggiuntiva rispetto a quella di per sé assorbente della insussistenza di una condotta gravemente negligente, non ha svolto alcuna considerazione con riferimento al pur chiesto risarcimento del danno non patrimoniale. Il rigetto della relativa domanda discendeva, dunque, dalla mera iniziale considerazione testé detta.
In tale contesto, trattandosi di capo di domanda non specificamente esaminato in sentenza ma rimasto assorbito, l’appellante non aveva nessun onere di dedurre un vizio di omessa pronuncia sulla domanda di danno morale, perché il Tribunale aveva escluso la colpa, e dunque non s’era occupato del nesso tra iscrizione nel registro degli indagati e danno morale. Era, dunque, sufficiente la sua mera espressa riproposizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c., onere nella specie assolto dal ricorrente, risultando che con l’appello egli avesse richiesto la condanna al risarcimento di «tutti i danni (compresi quelli non patrimoniali richiesti in citazione)».
…Esito
In parziale accoglimento del ricorso la sentenza deve essere sul punto cassata, restando assorbito il secondo motivo sulle spese. La causa deve essere dunque rinviata al giudice a quo, cui va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio.
