Registro degli indagati: ad ogni iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato segue un termine autonomo di decorrenza delle indagini preliminari (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza 37745/2025, 22 ottobre/19 novembre 2025, ha ribadito che, ai fini del computo della durata massima delle indagini preliminari, l’iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato, individua il “dies a quo” da cui decorre il termine, ferma restando l’utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l’assenza di preclusioni derivanti dall’art. 407 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 2^, n. 150 del 18/10/2012, dep. 2013, RV. 254676-01).

Qualora il PM acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all’art. 335, cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405, cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Cass. Sez. 3^, n. 32998 del 18/03/2015, RV. 264191-01).

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