Segnaliamo per l’indubbio interesse pratico e di studio la Rassegna della giurisprudenza civile della Corte di cassazione, redatta dai magistrati dell’Ufficio del Massimario e del ruolo, che ha ad oggetto, come in passato, la produzione giurisprudenziale delle Sezioni civili della Corte nell’anno appena trascorso.
La Rassegna si compone di tre volumi (in allegato il primo, seguirà la pubblicazione settimanale degli altri due), dedicati non solo ai profili sostanziali e processuali del diritto applicato, ma anche ad aspetti che mettono in rilievo il ruolo della Corte di cassazione nel dialogo con le Corti europee e con la Corte costituzionale.
La Corte di cassazione, infatti, non è più quel vertice supremo, in un certo senso orgoglioso ma isolato, immaginato dall’Ordinamento giudiziario del 1941, quando il diritto si identificava per lo più con i codici.
La Corte di cassazione è, oggi, una delle Corti, una Corte tra le Corti.
La dimensione e la qualità del lavoro della Corte di cassazione sono negli ultimi lustri profondamente mutate.
E l’attività interpretativa si è arricchita e si è fatta più complessa.
Questa maggiore complessità è dovuta alla poliedricità del sistema delle fonti.
Al centro vi è, ora, la Costituzione, che con i suoi principi cardine non delinea soltanto fini da raggiungere attraverso il processo politico, ma si rivolge alla Repubblica nel suo complesso ed esige che anche il circuito della giurisdizione concorra a garantire effettività e penetrazione dei diritti fondamentali nel contesto di vita. Inoltre, per effetto dell’interazione dell’ordinamento interno con il diritto dell’Unione europea e della Cedu, l’interpretazione è destinata ad esplicarsi in un sistema multilivello di fonti e di diritti fondamentali.
Un fattore di complessità è rappresentato dall’evoluzione della società, che alimenta nuovi bisogni e nuove aspettative, non sempre prontamente recepiti dal legislatore.
Questo spiega la stessa impostazione della Rassegna, con una parte introduttiva dedicata a nomofilachia e diritto europeo, con la Corte di cassazione artefice del dialogo, sia attraverso l’applicazione della Cedu, sia, sul versante dei rapporti con la Corte di giustizia, per il tramite delle pronunce in tema di rinvio pregiudiziale, di sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato per non aver dato corso al richiesto rinvio pregiudiziale, di applicazione conforme e di disapplicazione di norme incompatibili.
Sempre nella parte introduttiva, si segnala l’approfondimento dei rapporti con la Corte costituzionale.
Il giudizio sulle leggi si è mostrato particolarmente fecondo nell’aprire e nel consolidare percorsi di dialogo tra la Corte di cassazione e la Corte costituzionale, non solo in forma immediata, attraverso l’accesso, in via incidentale, alla giustizia costituzionale, in funzione della soluzione di questioni sollevate dallo stesso giudice di legittimità, ma anche – tenendo conto della collocazione nell’ordinamento costituzionale della Corte di cassazione quale Organo posto al vertice della giurisdizione ordinaria e regolatore della giurisdizione – nella forma mediata dalle istanze provenienti dagli altri giudici.
Segue, poi, l’esposizione degli orientamenti della giurisprudenza civile suddivisi per tipologie di diritti.
Vi trovano spazio e collocazione naturale i diritti fondamentali XXXI della persona (con i diritti della personalità e i diritti di nuova generazione, la prote zione dei soggetti non autonomi, la famiglia e la filiazione, la genitorialità solidale, i diritti dei cittadini stranieri) e i diritti a contenuto economico.
Permane l’impegno diretto agli approfondimenti tematici: le obbligazioni, i contratti e le responsabilità; l’impresa e il mercato; il diritto del lavoro e della previdenza.
“I rapporti con i pubblici poteri” funge da polo di attrazione delle espropriazioni per pubblica utilità, degli appalti pubblici, delle società in house providing, delle sanzioni amministrative, delle elezioni e dei giudizi elettorali, dei procedimenti disci plinari.
All’area processuale è dedicato un intero volume, il terzo.
La Rassegna si presenta, dunque, al tradizionale appuntamento come uno stru mento di informazione periodica sulla produzione giurisprudenziale.
Il richiamo dei precedenti fonda l’assolvimento, da parte della Corte, della funzione – ordinamentale e, nel contempo, di rilevanza costituzionale – della nomofilachia, quella, cioè, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale, all’interno di un sistema di fonti estremamente com plesso e con un carico di ricorsi, avvertito come incompatibile con il raggiungimento del risultato dell’uniformità dei principi.
La funzionalità della massimazione, rispetto alle esigenze nomofilattiche, appare duplice: interna ed esterna. Sul piano “interno”, essa svolge un ruolo di supporto ad una Corte divisa in plu rime sezioni ed “assediata” ogni anno da decine di migliaia di ricorsi, allo scopo di garantire un’applicazione della legge quanto più possibile uniforme e scevra da contrasti – inconsapevoli o meno – fra diverse sezioni o collegi di una stessa sezione. Ma anche il piano “esterno” rileva in modo non meno rilevante: tale attività con corre infatti, grazie anche alla diffusione di internet e delle banche dati informati che, a garantire la conoscenza da parte degli operatori della giustizia e degli stessi cittadini degli orientamenti della Corte, del loro formarsi ed evolversi, assicurando al tempo stesso anche una maggiore prevedibilità delle decisioni in ossequio ai principi del giusto processo che si trovano scolpiti nell’art. 111 Cost.
Certamente – occorre riconoscere – nel nostro sistema giudiziario né i principi di diritto, né, a maggior ragione, le massime che li esprimono sono vincolanti per il giudice, giacché, secondo il precetto costituzionale dell’art. 101, secondo comma, Cost., i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Il nostro sistema non ha mai accolto il principio dello stare decisis e della vincolatività del precedente.
Tuttavia, i principi espressi dal giudice di legittimità finiscono per orientare la giurisprudenza di merito e gli stessi operatori, senza però impedire, al contempo, quel fecondo dialogo fra merito e legittimità, dottrina e giurisdizione, che rappresenta il motore principale dell’evoluzione giuridica, che non ne esce perciò soffocata, ma maggiormente consapevole.
A fronte della non vincolatività dei principi di diritto, si pone l’esigenza, di pari rilievo costituzionale, di certezza del diritto, funzionale alla realizzazione del princi pio di eguaglianza.
La coerenza nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme consolida la fiducia dei cittadini nello Stato costituzionale di diritto e assicura la parità di trattamento tra casi simili.
La “legge” davanti alla quale i cittadini sono eguali si atteggia come un insieme di norme positive e di principi di diritto: le une e gli altri sono idonei a fornire al giudice la regola di giudizio per decidere il caso portato alla sua cognizione.
Un’accentuata mutevolezza o relativizzazione dei principi di diritto non realizzerebbe il principio di eguaglianza, con il quale mal si concilia l’evenienza che due fattispecie analoghe siano decise, nello stesso contesto temporale, in termini diversi.
Vi è anche una funzione economica della prevedibilità delle decisioni dei giudici: questa consente – ai cittadini, ma anche alle imprese – di fare una valutazione sui rischi connessi a una iniziativa economica.
La coerenza e la prevedibilità determinano progresso economico e prosperità, non per un gruppo selezionato, ma per tutti La missione della nomofilachia viene da lontano e si proietta nel futuro. Nell’assicurare certezza, calcolabilità e prevedibilità, la nomofilachia si apre in ascolto al nuovo.
Si esprime non con l’immobilismo, ma con il diritto vivente.
Mette in conto un passato che continua a costituire un orientamento per l’oggi, ma con sidera anche come possibile l’obsolescenza di un dato approdo giurisprudenziale. Incrocia l’etica dell’organizzazione per governare le fragilità.
Anche quando affronta questioni complesse, dove si intrecciano fonti diverse e la legge si presenta con un confine incerto o non precisamente definito, la Corte di cassazione è in grado di affrontare con umiltà e con orgoglio le sfide, consapevole della sua storia e della sua tradizione, e anche del fatto che non è sola nello svolgi mento del suo compito unificante.
La Corte è guidata dalla forza peculiare dei principi fondamentali che di volta in volta entrano in gioco.
È supportata dalla rete dei precedenti giudiziali e dei contributi della dottrina: gli uni rappresentano i sentieri già percorsi dall’esperienza giurisprudenziale per risolvere controversie che presentano elementi di somiglianza; gli altri offrono la ricostruzione del quadro di sistema e l’elaborazione di linee di prospettiva coerenti con le attese della comunità interpretante. Infine, è accompagnata dai contributi offerti dal processo e dal suo svolgersi nel contraddittorio tra le parti.
La nomofilachia della Corte di cassazione è un farsi, un divenire che si avvale delle sollecitazioni e degli stimoli, espressione di ius litigatoris, derivanti dalle difese delle parti e del contributo, ispirato alla salva guardia del pubblico interesse attraverso il prisma dello ius constitutionis, del pubblico ministero.
La Corte di cassazione è, dunque, inserita in un contesto di confronto, di dialogo e di contraddittorio tra le parti, che consente al giudice di legittimità di svolgere il suo ruolo con quella prudenza “mite” che rappresenta un connotato del mestiere del giudice.
La Corte non si chiude, cioè, nel circuito autoreferenziale dei propri precedenti, ma è aperta agli apporti, in particolare, della dottrina. La forza del diritto giurispru denziale sta anche in questa apertura alla costante verifica della tenuta dei principi di diritto formati in precedenza. Il giudice – nessun giudice – non può e neppure deve sentirsi solo, perché la sua attività è parte di un’opera collettiva di tessitura del diritto.
Questa ragionevole flessibilità del diritto giurisprudenziale, che lo legittima come frutto di un sapere giuridico costantemente verificato, si coniuga poi con la ormai riconosciuta tutela dell’affidamento che le parti fanno in un orientamento giurisprudenziale consolidato, successivamente oggetto di revirement.
Come emerge plasticamente dalla Rassegna, la Corte di cassazione, nel doveroso esercizio della funzione nomofilattica, ha affermato, anche nel corso dell’anno che si è appena concluso, principi di obiettivo rilievo per lo statuto dei diritti fondamentali delle persone e per il tessuto economico-sociale della vita dei cittadini e delle imprese, cercando di assicurare alla complessità dell’esperienza giuridica una ragio nevole stabilità e uniformità di orientamenti giurisprudenziali.
