Minore e prova dichiarativa: conseguenze derivanti dall’inosservanza delle metodologie suggerite dalla “Carta di Noto” (Riccardo Radi)

Segnaliamo per l’indubbio interesse la sentenza della cassazione penale sezione 3 numero 663 depositata l’8 gennaio 2026 (allegata al post) in tema di violazioni dei criteri indicati dalla Carta di Noto nell’audizione di minore e l’eventuali conseguenze.

La Suprema Corte ha sottolineato che in riferimento alle dedotte violazione dei criteri indicati dalla Carta di Noto, deve ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente sostenuto che la Carta di Noto non ha alcun valore normativo e contiene meri suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso (Sez. 3, n. 15737 del 15/11/2018, dep. 2019, L., Rv. 275863; Sez. 3, n. 5754 del 16/1/2014, S., Rv. 259133; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260531; Sez. 3, n. 45607 del 5/11/2013, A., Rv. 258315; Sez. 3, n. 15157 del 16/12/2010, dep. 2011, F., Rv. 249898) ed ha escluso ogni conseguenza per l’eventuale inosservanza delle metodiche in essa suggerite, se non trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in tali ipotesi, salvo l’obbligo, per il giudice, di indicare le ragioni per le quali, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida (Sez. 3, n. 648 dell’11/10/2016, dep. 2017, L., Rv. 268738; Sez. 3, n. 39411 del 13/03/2014, G., Rv. 262976).

Va peraltro ricordato anche che, nell’affermare la necessità di una più accurata motivazione in presenza di denunciate violazioni dei protocolli suggeriti dalla Carta di Noto, si è tuttavia specificato come la difesa sia tenuta a formulare specifiche e non generiche eccezioni sul mancato rispetto degli stessi, attraverso il richiamo alla specifica prescrizione violata e sulle conseguenze che tale violazione può aver comportato sull’attendibilità delle dichiarazioni del minore vittima dell’abuso (così, in motivazione, Sez. 3, n. 39411 del 13/3/2014, G., Rv. 262976; nello stesso senso, Sez. 3, n. 5433 del 27/10/2022, dep. 2023, R., Rv. 284136).

Occorre osservare, tuttavia, che l’adempimento dell’obbligo di più accurata motivazione richiesto al giudice del merito in presenza di specifica deduzione della violazione dei criteri indicati dalla Carta di Noto può comunque essere valutato considerando la motivazione della sentenza nel suo complesso, quando all’esito di tale verifica risulti che il giudice abbia comunque adeguatamente specificato le ragioni per le quali ha ritenuto ciononostante attendibile la prova assunta.

Ed è quanto si è verificato nel caso in esame, avendo i giudici, come descritto nei precedenti paragrafi, adeguatamente motivato sulla credibilità e sulla attendibilità della minore e coerentemente affermato che nulla sarebbe cambiato nel quadro probatorio se altra persona avesse svolto l’uno o l’altro ruolo, per la omogeneità dei racconti resi dalla testimone.

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