Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 236/2025, 18 dicembre 2025, 5 gennaio 2026, ha ribadito che l’impugnazione di un provvedimento favorevole ad opera della parte che lo ha richiesto deve considerarsi ammissibile solo ove sia dedotto e sussista l’interesse previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., e cioè se dall’accoglimento del ricorso possa derivare un concreto vantaggio a favore del ricorrente.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza in data 02/04/2025, il Tribunale di sorveglianza ha concesso a SM il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale per il periodo della pena da espiare, imponendo prescrizioni.
Ricorso per cassazione
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di SM e ha articolato due motivi.
Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 127, 157, 161, 178 e seguenti e 420-ter cod. proc. pen. per la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del 10/01/2024 all’istante e la conseguente nullità dell’udienza e del provvedimento impugnato.
Sarebbe stato violato in particolare l’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. perché non vi sarebbe prova della ricezione della raccomandata informativa.
Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 656 cod. proc. pen. e omessa indicazione del fine pena ex art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen. con le detrazioni previste dall’art. 54 l. n. 354/1975. Tale omissione costituirebbe pregiudizio irrimediabile al diritto di difesa con conseguente nullità del provvedimento impugnato.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha accolto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da SM e ha applicato il beneficio per tutto il periodo della pena da espiare, imponendo le prescrizioni di cui ai numeri da 1 a 14 del dispositivo di ordinanza.
Con il ricorso l’interessato chiede di dichiarare la nullità o di annullare la predetta ordinanza a lui favorevole, denunziando vizi in procedendo senza tuttavia evidenziare sotto quale profilo il provvedimento demolitorio possa portargli conseguenze ancora più favorevoli o comunque in quali profili dispositivi la decisione impugnata pregiudichi o disattenda le sue aspettative. L’impugnazione di un provvedimento favorevole ad opera della parte che lo ha richiesto deve considerarsi ammissibile solo ove sia dedotto e sussista l’interesse previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., e cioè se dall’accoglimento del ricorso possa derivare un concreto vantaggio a favore del ricorrente (per un’ipotesi in cui si è affermata la necessità di individuare un concreto vantaggio in caso di richiesta di annullamento per omessa osservanza di regole processuale presidiate da sanzioni di nullità, cfr. di recente Sez. 3, n. 12515 del 13/02/2025, Rv. 287806 – 01).
Poiché l’ordinanza ha accolto l’istanza dell’odierno ricorrente e il ricorso non evidenzia quale sia l’eventuale pregiudizio da rimuovere, l’impugnazione risulta totalmente carente di interesse.
A ciò si aggiunga che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché a fronte di eventuali vizi della notifica al condannato dell’avviso di fissazione dell’udienza del 10/01/2024, nessuna nullità si è prodotta, visto che, come si attesta nel verbale, il ricorrente era presente e non ha lamentato di avere avuto conoscenza tardiva di quella udienza.
Infine, la mancata indicazione del computo delle detrazioni, previste dall’art. 54 l. n. 354/1975 nel provvedimento di esecuzione, non è sanzionata da nullità e nel caso concreto non viene dedotto quale specifico pregiudizio avrebbe comportato.
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 7 giugno 2000 anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
