Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di scioglimento del matrimonio: in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento ha efficacia scriminante l’adempimento di un’obbligazione naturale a favore di terzi?

La Cassazione penale Sesta Sezione con la sentenza numero 534 depositata l’8 gennaio 2026 (allegata al post), in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che non ha efficacia scriminante rispetto al delitto di cui all’art. 570-bis cod. pen., quale causa di impossibilità a fare fronte agli obblighi di assistenza familiare in caso di scioglimento del matrimonio, l’adempimento di un’obbligazione naturale a vantaggio di terzi, non avendo quest’ultima il medesimo rango giuridico dell’obbligo inadempiuto.

La Suprema Corte ha sottolineato che così come il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico (cassazione penale sezione 6 numero 11195/2021), così non può scegliere di non adempiere al mantenimento dei figli, adducendo di aver dovuto adempiere altre obbligazioni che non hanno lo stesso rango legale e il cui inadempiemtno non è penalmente sanzionato.

Le cause di prelazione sono, infatti, stabilite dal legislatore e l’art. 2751 n. 4 codi. Civ. Attribuisce un privilegio all’assegno di mantenimento in favore dei figli in caso di separazione o divorzio, in ragione della sua natura alimentare.

Lascia un commento