Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici: è necessaria l’indicazione di un termine per l’estrazione e l’analisi dei dati? (Redazione)

Sequestro probatorio e proporzionalità della misura e la delimitazione del perimetro temporale dei dati da apprendere

La Cassazione penale Sesta Sezione con la sentenza numero 543 depositata l’8 gennaio 2026 (allegata al post) ha affermato che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, le iniziative finalizzate all’accertamento dei reati ed essendo l’eccessiva protrazione del vincolo contestabile anche successivamente, mediante istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen.

Lascia un commento