Violazione del dovere di verità e di correttezza: l’avvocato è responsabile deontologicamente se fa proprie le informazioni non veritiere ricevute dal cliente, senza un minimo controllo, così il Consiglio Nazionale Forense sentenza 232/2025 (allegata al post)
L’avvocato non è un mero nuncius del cliente sicché non può prestare fede acriticamente alle dichiarazioni o affermazioni della parte assistita, che è infatti tenuto a verificare con la diligenza necessaria a tutelare i principi di lealtà, correttezza e colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente.
Nel caso di specie, in una vicenda giudiziale matrimoniale, l’avvocato aveva prodotto alcune foto di controparte a bordo di un’auto di lusso, asserendo che fosse stata acquistata in spregio “ai numerosi tentativi di rappresentare una realtà economica differente da quella reale”, così come riferitogli dal proprio assistito, senza tuttavia peritarsi di verificare che ciò corrispondesse a realtà.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 29 agosto 2025
Nota
In senso conforme, per tutte, CNF n. 221/2017.
