La tossicodipendenza e la conseguente ricerca di sostanze stupefacenti possono essere ostative al riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione (Redazione)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 39818/2025, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ha ricordato che la colpa grave ostativa alla riparazione non è integrata dalla mera condizione di tossicodipendenza, ma può essere ravvisata nel comportamento del soggetto tossicodipendente che, attivandosi per reperire sostanze stupefacenti, lasci ragionevolmente ritenere, in presenza di elementi ulteriori, che la sua attività sia finalizzata, non solo al consumo personale, ma anche allo spaccio.

La Suprema Corte sottolinea che le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale per sostenere il carattere gravemente colposo della condotta posta in essere, appaiono conformi al principio di autoresponsabilità – più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità – in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all’equa riparazione non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che ‒ valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza ‒ sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l’intervento dell’autorità giudiziaria.

In questo senso, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, determini ‒ per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari ‒ una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203637).

Non rileva in contrario la tossicodipendenza di I.

Se è vero, infatti, che la colpa grave ostativa non può essere integrata da tale condizione, è anche vero che può essere considerato gravemente colposo il comportamento di un tossicodipendente il quale, «attivandosi per reperire le sostanze stupefacenti, lasci ragionevolmente ritenere, in presenza di elementi ulteriori, che si tratti di attività finalizzata non solo al consumo personale, ma anche allo spaccio» (Sez. 4, n. 29648 del 21/06/2016, Rv. 267816; Sez. 4, n. 34662 del 10/06/2010 Rv. 248077; Sez. 4, n. 31973 del 29/04/2010, Rv. 248195).

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