In tema di patrocinio a spese dello Stato ricorre la necessità di non estendere l’ambito delle cause di inammissibilità dell’istanza al di là della specifica previsione di legge, stante il rilievo costituzionale del diritto di difesa (art. 24 comma 3 Cost.) al quale è strumentale il beneficio del patrocino a spese dello Stato, in quanto “la materia delle cause di inammissibilità, per la diretta incidenza sull’estensione del diritto fondamentale di difesa, è di stretta interpretazione”
La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 38147/2025, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ha stabilito che l’istanza di ammissione deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità dell’interessato e dei componenti della sua famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, e una dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell’interessato, ex art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni reddituali previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non essendo, invece, prevista, a pena d’inammissibilità, l’indicazione dei singoli redditi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia.
Ai sensi dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 l’istanza di ammissione deve contenere a pena di inammissibilità, le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica unitamente ai rispettivi codici fiscali e una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità previste dall’art. 76.
Tale ultimo articolo, prevede, al primo comma, l’indicazione della soglia di reddito prevista per l’ammissione e statuisce, al secondo comma, che se l’interessato convive con il coniuge o altri famigliari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente compreso l’istante. In tale ultimo caso, ai sensi dell’art. 92 i limiti di reddito indicati nell’art. 76 comma 2 sono elevati di euro 1039,91 per ognuno dei famigliari conviventi.
L’art. 79 d.P.R. 115/2002 prevede, dunque, l’indicazione del reddito complessivo e non anche l’indicazione distinta dei singoli redditi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia anagrafica.
Il Collegio non ignora che questa Corte in una decisione risalente ha stabilito che «l’autocertificazione, che la legge in materia di ammissione al gratuito patrocinio richiede all’interessato di produrre, può riguardare anche le situazioni reddituali o economiche di terzi (nella fattispecie: familiari conviventi), come esplicitamente previsto dall’art. 5 comma 1 lett. b) della legge n. 217 del 1990» (Sez. 4, n. 34180 del 05/11/2002, dep. 2003, Rv. 225611-01).
Tuttavia, si tratta di principio che trae origine dal testo del comma 2 del citato art. 5, il quale espressamente prevedeva (la legge ha lasciato il posto proprio al d.p.r. n. 115/2002) che all’istanza fossero allegati, tra gli altri, “… una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell’articolo 3:
1) il numero del codice fiscale;
2) il reddito di lavoro;
3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l’interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;
4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l’interessato sia titolare di un diritto reale”.
Inoltre, alla successiva lettera b) richiedeva anche l’allegazione di copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all’Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione.
Tali previsioni non sono state riprodotte nel d.p.r. n. 115/2002; come si è già evidenziato, l’art. 79 delinea un contenuto dell’istanza notevolmente ridotto rispetto a quello risultante dal menzionato art. 5.
La considerazione è sufficiente a concludere per la erroneità di una posizione che perpetui l’interpretazione proposta dalla pronuncia n. 34180/2003.
A maggior ragione ove si consideri che ricorre la necessità di non estendere l’ambito delle cause di inammissibilità dell’istanza al di là della specifica previsione di legge, stante il rilievo costituzionale del diritto di difesa (art. 24 comma 3 Cost.) al quale è strumentale il beneficio del patrocino a spese dello Stato (cfr. Sez. 6, n. 1020 del 17/03/1995, Graziano, Rv. 201142 – 01, per la quale “la materia delle cause di inammissibilità, per la diretta incidenza sull’estensione del diritto fondamentale di difesa, è di stretta interpretazione”).
A tal proposito, la Corte costituzionale ha precisato che l’art. 24 comma 3 Cost. “prevedendo che «[s]ono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo «l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile (sentenze n. 80 del 2020, n. 178 del 2017, n. 101 del 2012 e n. 139 del 2010; ordinanza n. 458 del 2002)» (da ultimo, sentenza n. 157 del 2021)” (così espressamente Corte cost. n. 10 del 2022).
Pertanto, quand’anche l’attuale previsione fosse giudicabile meno idonea di quella dell’art. 5 legge n. 217/1990 ad ostacolare la presentazione di istanze da parte di chi non è realmente nelle condizioni di reddito richieste, l’inconveniente non potrebbe essere superato ‘creando’ una causa di inammissibilità dell’istanza non prevista dalla legge.
In definitiva, da una simile preoccupazione si è fatta orientare la Corte di Appello, la quale ha ancorato la necessità che nell’istanza siano indicate anche le singole componenti del reddito complessivo alla esigenza di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Senonché l’argomento non coglie nel segno. La disciplina dell’istituto del patrocino a spese dello Stato prevede verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva: l’art. 96 comma 2 d.P.R. 115/2002 stabilisce che il magistrato, prima di provvedere, può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche, mentre il successivo art. 98 stabilisce in via generale che, una volta adottato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazioni allegate siano trasmessi dal magistrato all’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato il suo ufficio, ai fini delle successive verifiche anche in collaborazione della Guardia di Finanza.
Tali verifiche sono esperibili sulla base dei dati anagrafici e del codice fiscale dei singoli componenti la famiglia anagrafica che il soggetto istante, come detto, è tenuto ad indicare ai sensi dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 nell’istanza e non postulano, dunque, come vorrebbe la Corte di appello, l’indicazione dei singoli redditi percepiti da ciascuno dei componenti della famiglia anagrafica.
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente della Corte di appello di Salerno.
