Intercettazioni inutilizzabili: valgono comunque come notizia di reato e giustificano l’iscrizione di un nuovo procedimento penale e l’emissione di un sequestro probatorio (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 41175/2026, 25 novembre/22 dicembre 2025, ha ribadito che la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., non preclude il ricorso alle stesse come notitia criminis e la loro idoneità a giustificare l’iscrizione di un nuovo procedimento penale e l’adozione, anche sulla base degli altri ulteriori elementi indiziari acquisiti, di un provvedimento di sequestro probatorio.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l’accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall’art. 185, cod. proc. pen., per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (Sez. 5, n. 44144 del 10/10/2019, Rv. 277432 – 02, in motivazione la Corte ha precisato, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2019, che non può trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata” in assenza di una espressa previsione legislativa; Sez. 1, n. 16293 del 02/03/2010, Rv. 246657 – 01; Sez. 1, n. 12685 del 06/03/2008, Rv. 239373 – 01).

Il fumus commissi delicti necessario per l’adozione di un sequestro probatorio, peraltro, non esige la dimostrazione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, cod. proc. pen., ma solo l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato.

Le Sezioni unite penali, nel precisare il sindacato spettante al giudice in sede di riesame del sequestro probatorio, hanno sancito che il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente “prendere atto” della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza.

Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va, pertanto, compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U. n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657).

La giurisprudenza successiva ha chiarito che la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti postula che il giudice eserciti un controllo effettivo, che, pur coerente con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale o apparente, ma tenga conto di  tutte le risultanze processuali e, quindi, sia gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, sia le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati (ex plurimis: Sez. 6, n. 33965 del 14/09/2021; Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Rv. 274693 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893 – 01; Sez. 1, n. 21736 dell’11 maggio 2007, Rv. 236474-01). 

Le Sezioni unite penali hanno inoltre statuito che, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270, cod. proc. pen., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, (dep. 2020), Cavallo, Rv. 277395 – 01).  

Il PM ricorrente ha, tuttavia, eccepito che il GIP, con il decreto emesso in data 23 luglio 2024, ha autorizzato le intercettazioni nel procedimento n. XXXX R.G.N.R. anche per il fatto di corruzione contestato nel presente procedimento, anche se non vi era stata ancora una formale iscrizione nel registro degli indagati per tale reato, e il Tribunale del riesame ha omesso di operare questa verifica.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, recentemente chiarito che, in tema di intercettazioni, si verte nell’ambito del «medesimo procedimento» nel caso in cui il reato per il quale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cui nucleo centrale coincide od è incluso in quello posto a fondamento di tale provvedimento, sicché, per la legittima acquisizione dei risultati dell’attività captativa, la relativa autorizzazione deve intendersi disposta ab origine per questo reato, sebbene connesso ai sensi dell’art. 12, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18413 del 14/04/2025, Rv. 288105 – 01).

Il limite all’utilizzazione delle intercettazioni posto dall’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., dunque, non opera quando il fatto per il quale si procede nel procedimento formalmente distinto sia stato posto a fondamento delle intercettazioni disposte, pur in assenza di una formale iscrizione nel registro degli indagati, in quanto la valutazione operata dal giudice, all’atto dell’adozione del decreto autorizzativo delle intercettazione ha riguardato, nel suo nucleo centrale, anche lo stesso.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell’ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, riguardanti distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 266 cod. proc. pen., sono utilizzabili anche nel caso in cui il procedimento sia successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, atteso che, in tal caso, non trova applicazione l’art. 270, cod. proc. pen., che postula l’esistenza di procedimenti ab origine tra loro distinti (Sez. 2, n. 4341 del 15/01/2025, Rv. 287542 – 01). 

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