Valutazione della professionalità dei magistrati: le gravi anomalie incidono negativamente sul requisito della capacità solo se riguardano almeno i due terzi del complesso degli affari loro affidati (Vincenzo Giglio)

La circolare sui nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati

Con delibera del 13 novembre 2024 il Consiglio superiore della magistratura (di seguito CSM) ha approvato la circolare P21578 (allegata alla fine del post) contenente Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, in attuazione degli articoli 10 bis, 11, 11 bis e 11 ter del decreto legislativo n. 160/2006 come modificati e/o introdotti dal decreto legislativo n. 44/2024”.

Le gravi anomalie nell’esito degli affari nelle successive fasi e nei successivi gradi del procedimento e del giudizio

…La fonte normativa

Il d.lgs. n. 44/2024, attuativo della Legge delega n. 71/2022, ha riformulato l’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006 avente ad oggetto la “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonchè in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”.

Il citato art. 11 disciplina i criteri di valutazione della professionalità.

Il suo comma 2, lettera a), così prevede:

la capacità, oltre che alla preparazione giuridica  e  al relativo grado di aggiornamento, è  riferita,  secondo  le  funzioni esercitate,  al  possesso  delle  tecniche  di  argomentazione  e  di indagine, anche in  relazione  alla  sussistenza  di  gravi  anomalie concernenti l’esito degli affari nelle successive fasi  e  nei  gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla  conduzione  dell’udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a  utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Possono costituire indice di  grave  anomalia  ai  fini  del  periodo precedente il rigetto delle richieste avanzate dal  magistrato  o  la riforma e l’annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza  di motivazione, ignoranza o negligenza  nell’applicazione  della  legge, travisamento  manifesto  del  fatto,  mancata  valutazione  di  prove decisive,  quando  le  ragioni   del   rigetto,   della   riforma   o dell’annullamento sono in se stesse di  particolare  gravità  ovvero quando il rigetto, la riforma  o  l’annullamento  assumono  carattere significativo  rispetto  al  complesso  degli  affari  definiti   dal magistrato”.

…La circolare

Si prendono qui in considerazione gli artt. 5, commi 1 e 2, lettera b), e 6 della circolare.

Se ne riporta integralmente il testo.

Art. 5, commi 1 e 2, lettera b)

1. Il parametro della capacità, in relazione agli indicatori che lo connotano, può essere ‘positivo’, ‘carente’, ‘gravemente carente’.

2. È ‘positivo’ quando sussistono le seguenti condizioni:

b) l’assenza di gravi anomalie ai sensi dell’articolo 6 e di significative criticità in ordine all’esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi alla definizione di fasi procedimentali o processuali o all’adozione di misure cautelari;

Art. 6

1.La valutazione della eventuale sussistenza delle gravi anomalie di cui all’articolo 5, comma 2, lett. b), per il magistrato che svolge funzioni giudicanti, deve avere riguardo alla riforma e all’annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni della riforma o dell’annullamento sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando la riforma o l’annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, tenendo anche conto della tipologia dei provvedimenti decisori oggetto di riforma o impugnazione.

2.La valutazione della eventuale sussistenza delle gravi anomalie di cui all’articolo 5, comma 2, lett. b), per il magistrato che svolge funzioni requirenti, deve avere riguardo al rigetto delle richieste avanzate per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive, quando le ragioni del rigetto sono in se stesse di particolare gravità ovvero quando il rigetto assume carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, tenendo anche conto della tipologia delle richieste oggetto di rigetto.

3. Il carattere significativo di cui ai commi che precedono ricorre quando, rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato, oltre due terzi dei provvedimenti o delle richieste di cui ai commi che precedono risultano annullate, riformate o rigettate.

Brevi note di commento

Come si è visto, il legislatore delegato ha delineato una schema piuttosto chiaro in materia di gravi anomalie.

Ne ha anzitutto precisato e circoscritto l’ambito entro cui verificarle: “l’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio”.

Ha poi indicato due distinte modalità rivelatrici: “il rigetto delle richieste avanzate dal magistrato o la riforma e l’annullamento delle decisioni per abnormità, mancanza di motivazione, ignoranza o negligenza nell’applicazione della legge, travisamento manifesto del fatto, mancata valutazione di prove decisive”.

Ha infine previsto due tipologie di anomalie: la prima si ha “quando le ragioni del rigetto, della   riforma o dell’annullamento sono in se stesse di particolare gravità”; la seconda ricorre a sua volta “quando il rigetto, la riforma o l’annullamento assumono carattere significativo rispetto al complesso degli affari definiti dal magistrato”.

Le prime anomalie sono quindi di tipo qualitativo (gravi di per se stesse), le seconde sono di tipo quantitativo e richiedono un raffronto statistico poiché diventano rilevanti in senso negativo solo in quanto significative rispetto al complesso degli affari del magistrato valutato.

Il legislatore delegato non ha indicato, rispetto alla seconda tipologia, alcun criterio da cui desumere il livello percentuale oltre il quale le anomalie diventano rilevanti.

Lo ha fatto al suo posto il CSM, fissando in due terzi del totale il livello della rilevanza.

Un’asticella così alta lascia francamente perplessi.

In qualunque comparto del pubblico impiego un dipendente sarebbe valutato negativamente in termini di capacità se l’esito del suo lavoro fosse sconfessato in percentuali ben più basse del 66,6% del totale.

Come altro definire allora l’indicazione della circolare se non in termini di scudo protezionistico tale da rendere sostanzialmente impossibili valutazioni negative per la presenza di grave anomalie?