La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 40705/2025 si è soffermata sulla rilevanza del “silenzio” e quando può essere considerato alla stregua di una condotta fraudolenta in tema di truffa.
La possibilità di configurare il delitto di truffa nella fase esecutiva del contratto, così come contestato a I. rispetto al rapporto negoziale di concessione dell’alloggio demaniale, è stata affermata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, è stato evidenziato che l’induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l’attività fraudolenta, ma anche quando il suo comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto (Sez. 2, n. 4846 del 01/02/1974, Tartaglia, Rv. 127456 e, più recentemente, Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv. 284659 – 01; Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016 Prattichizzo, Rv. 268074 e Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 -01, secondo cui in tema di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen.).
Quanto alla possibilità di qualificare, anche in tema di truffa contrattuale, il “silenzio” come “raggiro” – inteso come qualunque condotta decettiva, alternativa agli artifizi e non necessariamente verbale, ispirata ad astuzia tale da sorprendere la buona fede altrui ed indurre, con il concorso di altre condotte attive l’altro contraente a fare qualcosa che altrimenti non farebbe nello stesso modo (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Afonso, Rv. 285442 – 01) – è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 640 cod. pen in quanto comportamento idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato, in tal modo influendo sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 2, n. 23079 del 9/5/2018, Blasetti, Rv, 272981 – 01; Sez. 2, n. 28791 del 18/6/2015, Bidoli, Rv. 264400 – 01; Sez. 2, n. 28703 del 19/3/2013, Rossi, Rv. 256348 – 01; Sez. 2, n. 32859 del 19/6/2012, D’Alessandro, Rv. 253660 – 01; Sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009, Malandrin, Rv. 244952 – 01; Sez. 2, n. 39905 del 11/10/2005, Tessarolo, Rv. 232666 – 01; Sez. 2, n. 5579 del 3/4/1998, Penna, Rv. 210613 – 01).
Tale opzione ermeneutica individua nelle norme del codice civile in tema di buona fede contrattuale (nella stipula, nella interpretazione e nella esecuzione del contratto), la fonte dell’obbligo giuridico di informare la controparte in ordine alle circostanze fondamentali del contratto (Sez. 2, n. 23079/2018 cit.; Sez. 5, n. 22643 del 21/4/2023, Pennetta; Sez. 2, n. 45144 del 14/10/2022, Luera; Sez. 2, n. 43112 del 6/10/2021, Akhmerov; Sez. 2, n. 39178 del 17/9/2021).
Ciò non significa che ogni volta in cui un soggetto, nella fase esecutiva di un contratto, violi un obbligo di buona fede o un obbligo informativo previsto dalla normativa civilistica, deve essere chiamato a rispondere non solo dell’illecito civilistico ma anche dell’illecito penale di cui all’art. 640 cod. pen.
Perché si possa configurare la fattispecie di truffa, è necessario che il comportamento inadempiente dell’agente sia connotato da un quid pluris, che, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sia in grado di colorare di offensività la condotta civilisticamente illecita, sì da attribuirle un disvalore tale da imporre il ricorso alla sanzione penale.
La mancata esecuzione del contratto in sé non rappresenta mai un comportamento penalmente rilevante, atteso che l’interesse del creditore all’adempimento non assurge a bene giuridico meritevole di tutela penale.
L’inadempimento diventa penalmente solo se si innesta in un comportamento più ampio nl suo complesso sussumibile nella nozione di “artifizi” o di “raggiri”, idonei, in conformità alla fattispecie incriminatrice descritta dall’art. 640 cod. pen., a far cadere in errore l’altro contraente. Nel segue che il “silenzio” non può essere considerato alla stregua di una condotta fraudolenta, in quanto l’agente non è tenuto ad alcun obbligo di garanzia nei confronti dell’altro contraente, né la mera violazione del principio di buona fede è di per sé idonea ad essere sussunta nelle pur ampie nozioni di artifizi o raggiri (cfr. Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023 cit. in motivazione).
Se, invece il silenzio, in rapporto al contesto e alle concrete circostanze del caso, diventa parte integrante di una più ampia condotta dell’agente fraudolentemente preordinata ad ingannare l’altro contraente, esso rileva come una forma di raggiro sufficiente ai fini dell’integrazione della condotta truffaldina perché idoneo, al pari delle condotte commissive, ad influire sulla psiche della controparte inducendola in errore e determinandola al compimento del dannoso atto di disposizione patrimoniale (cfr. Sez. 2, n. 26190 del 26/5/2023, Catullo, Rv. 284659 – 01; Sez. 2, n. 23229 del 12/4/2022, Guercilena, Rv. 283410 – 01 in tema di pagamento della merce con assegno scoperto e Sez. U., n. 7537 del 16/12/2010, Pizzuto, in motivazione; Sez. U., n. 16568 del 19/4/2007, Carchivi, in motivazione in tema di distinzione tra i reati di truffa aggravata e di indebita percezione di erogazioni pubbliche; ex plurimis, in tema di truffa sul cd bonus cultura: Sez. 2, n. 38716 del 22/6/2023, Di Iorio; Sez. 2, n. 38717 del 22/6/2023, Cinquegrana; Sez. 2, n. 30268 del 8/6/2023, Mondola; Sez. 2 n. 29563 del 8/6/2023, Sannino; Sez. 2, n. 30865 del 6/6/2023, De Luca; in tema di truffa all’Inps attuata con comportamenti omissivi: Sez. 2, n. 16817 del 26/2/2019, Calandra, Rv. 275815 – 01; Sez. 2, n. 47064 del 21/9/2017, Virga, Rv. 271242 – 01; Sez. 2, n. 21000 del 8/2/2011, Impiombato, Rv. 250262 – 01)
Tanto premesso in punto di diritto, risulta evidente che la condotta dell’odierno ricorrente, come ricostruita in fatto dalla sentenza impugnata, è qualificabile, con riferimento all’omesso pagamento sia dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica sia della tassa per i rifiuti, come “silenzio-inerzia”, rilevante sul piano civilistico dell’inadempimento, stante le previsioni del contratto di concessione che poneva a carico del concessionario dell’alloggio tutti gli oneri accessori, non invece come “silenzio malizioso”, come tale idoneo a trarre in inganno, durante l’esecuzione del contratto, l’amministrazione militare, stante la conclamata assenza di ulteriori elementi, connotati da fraudolenza, in diretto rapporto causale con il conseguimento del profitto.
Nel caso esaminato, è rimasto accertato che I., consapevole dell’obbligo contrattuale di pagare i consumi di acqua, gas ed energia elettrica e la TARI, non vi aveva adempiuto per un lungo periodo, né volturando le utenze né facendo presso gli uffici comunali la dichiarazione prevista dalla normativa tributaria, né scorporando i consumi, attraverso la lettura dei contatori a defalco di cui l’alloggio era dotato, né rimborsando l’amministrazione, né calcolando la quota TARI di sua spettanza.
Non vi è alcuna prova, però, che siffatto inadempimento, in parte contrattuale in parte no, sia stato accompagnato da ulteriori elementi in qualche modo riconducibili all’imputato, finalizzati ad ingannare la controparte, per indurla al compimento dell’atto patrimoniale dannoso.
Come evidenzia la stessa sentenza impugnata, I. ha realizzato il profitto ai danni dell’amministrazione non a causa dell’inerzia o di altro raggiro, ma grazie al consapevole approfittamento, facilitato dal ruolo gerarchico ricoperto, della caotica ripartizione di funzioni tra le diverse strutture dell’amministrazione e dell’assenza di controlli, con riferimento all’omesso pagamento delle utenze, e della prassi dell’amministrazione militare di pagare la TARI per l’intera base.
Per ottenere l’indebito vantaggio del mancato pagamento degli oneri accessori, I., in tale peculiare situazione, si è limitato a rimanere inerte, “lucrando” e “giocando sul malinteso”, non risultando provato – al di là delle sensazioni ribadite dal teste C. in sede di riapertura dell’istruttoria (pagg. 15 – 18) – che la prassi di non leggere i contatori a defalco e di non compilare, come in passato, gli appositi registri abbia avuto inizio su sua precisa disposizione o negli anni precedenti (i testimoni Mimmo, pagg. 18 -21, Lombardo, pagg. 24 – 25, e Razzini pagg. 25 – 26 non hanno espresso certezze sul punto) e rappresentando la lettera del luglio 2011 e le attività ostruzionistiche, a tutto concedere, un espediente volto ad occultare la condotta inadempiente tenuta fino a quel momento. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, mancando la prova del raggiro nei termini sin qui esposti.
