Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 39820/2025, 19 novembre/11 dicembre 2025, ha chiarito che è onere di chi impugna in sede cautelare un provvedimento di sequestro, a pena di inammissibilità, dedurre la sussistenza dell’interesse a impugnare, da correlarsi a una situazione di signoria sul bene, tale da determinarne, per il caso di revoca della misura, la restituzione a sé.
Si tratta di una verifica che si pone evidentemente a monte e su un piano diverso rispetto alla controversa questione che inerisce all’ampiezza dei poteri riconosciuti a chi è riconosciuto legittimato (se, cioè, il terzo che opponga il suo diritto alla restituzione del bene in sequestro possa dedurre, tanto in sede di merito, che di legittimità, soltanto l’effettiva titolarità del bene o la sua disponibilità e la propria estraneità al reato contestato all’indagato, oppure contestare anche i presupposti applicativi della misura).
Gli artt. 322, 322-bis e 355, cod. proc. pen. (quest’ultimo in relazione all’art. 324) riconoscono la facoltà di proporre impugnazione cautelare a determinate categorie di soggetti, tra le quali figurano la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
Pertanto, può certamente affermarsi che la legittimazione astratta del soggetto che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate è fissata dalla legge e si fonda, quanto ai soggetti diversi dall’imputato (e dall’indagato), sul presupposto fattuale della disponibilità del bene appreso al momento del vincolo o sulla relazione di effettiva signoria esistente tra chi contesta la misura cautelare e il bene oggetto di essa, tale da determinare, per il caso di revoca della misura, la restituzione del bene al soggetto che l’abbia rivendicato.
Poiché tale signoria sul bene inerisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione, essa precede l’esame di ogni ulteriore profilo, strettamente inerente al perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto in sequestro.
Cosicché diventa necessaria, anche da parte del giudice dell’impugnazione, ai fini del vaglio sulla sussistenza della legittimazione del soggetto impugnante, la previa verifica del rapporto tra il bene sottoposto a vincolo reale e il soggetto che, non avendo subito il sequestro e non essendo indagato nel procedimento penale cui accede la misura, agisca per la restituzione di esso.
Quanto alla natura della relazione giuridica con il bene, poi, deve distinguersi la titolarità che si estrinsechi nel diritto di proprietà sullo stesso, dalla sua disponibilità che può trovar causa in una regolamentazione negoziale, con la quale il proprietario ceda il possesso del bene stesso a terzi. Cosicché, può ben verificarsi una restituzione del bene in sequestro in favore di soggetto diverso da quello che lo ha subito (Sez. 6, n. 41114 del 18/09/2013, Rv. 256919 – 01), ma ciò che rileva a tal fine è ogni rapporto con l’immobile in capo a soggetti diversi dal proprietario, purtuttavia interessati alla libertà e integrità del bene (Sez. 2, n. 4823 del 25/11/2005, dep. 2006, Rv. 233232-01, in tema di invasione di terreni o edifici, con riferimento all’interesse a ottenere la disponibilità di un immobile sequestrato in base all’art. 633 cod. pen. da parte del legittimo possessore, in forza di un contratto preliminare di compravendita, attributivo della disponibilità immediata dell’immobile; Sez. 3, n. 42918 del 22/10/2009, Rv. 245222-01, in tema di legittimazione alla richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio, spettante non soltanto al proprietario e ai titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sulle cose in sequestro, ma anche alla persona che ne abbia il possesso o la detenzione, pur se derivanti da un negozio produttivo di effetti obbligatori; Sez. 3, n. 26196 del 22/04/2010, Rv. 247693 – 01, in cui si è precisato che rientrano tra le persone aventi diritto alla restituzione del bene sequestrato di cui all’art. 322-bis, cod. pen. non soltanto il proprietario e i titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene stesso, ma anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione, in fattispecie di appello cautelare presentato da conduttore di bene immobile). Tanto premesso, l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., fissa il principio generale per il quale, per proporre qualunque impugnazione, oltre alla legittimazione astratta, occorre avervi interesse. Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l’attivazione dello strumento di controllo all’esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto e attuale interesse che, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, va ravvisato non già quale pretesa alla esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogniqualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l’impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, Rv. 283213 – 01, che, in motivazione, ha richiamato il diritto vivente: Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 – 01, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso»; e, più di recente, anche Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 – 01, in tema di legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato).
E, infatti, si è pure precisato che, in mancanza di prova dell’effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo nella parte avente a oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della misura stessa, ma non la restituzione del bene, sicché non potrebbe conseguirne al terzo alcun risultato concretamente utile (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Rv. 287165 – 01, in motivazione, ove si richiamano anche Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Rv. 276278 – 01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070 – 01). Interesse che, peraltro, deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio verifica del giudice dell’impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 – 01; Sez. 3, n. 36925 del 12/09/2024, Rv. 286924 – 01).
Tali norme generali non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di “legittimati” (“l’imputato…, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione…”), individua il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell’appello o del ricorso per cassazione, trattandosi di categorie alternative – come indiziato dall’uso della congiunzione “e” – e non necessariamente sovrapponibili; le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all’impugnazione, in assenza del quale l’impugnazione va dichiarata inammissibile. In altri termini, gli artt. 322, 322-bis e 325, cod. proc. pen. individuano le categorie astrattamente legittimate all’impugnazione “reale”, mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale (in motivazione, Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Rv. 280005 – 01).
Pertanto, alla luce di tali – condivisi – principi, deve ribadirsi che è onere di chi impugna, a pena di inammissibilità, dedurre la sussistenza dell’interesse a impugnare (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545 – 01; Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Rv. 281241 – 01, in motivazione), da correlarsi a una situazione di signoria sul bene, tale da determinarne, per il caso di revoca della misura, la restituzione a sé.
Si tratta di verifica che, come già sopra accennato, si pone evidentemente a monte e su un piano diverso rispetto alla controversa questione che inerisce all’ampiezza dei poteri riconosciuti a chi è riconosciuto legittimato (se, cioè, il terzo che opponga il suo diritto alla restituzione del bene in sequestro possa dedurre, tanto in sede di merito, che di legittimità, soltanto l’effettiva titolarità del bene o la sua disponibilità e la propria estraneità al reato contestato all’indagato, oppure contestare anche i presupposti applicativi della misura).
Il tema ha costituito oggetto di una recente pronuncia delle Sezioni unite con specifico riferimento però alla diversa materia delle misure di prevenzione (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01, in cui si è aderito all’orientamento maggioritario per il quale, in caso di confisca di prevenzione avente a oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati) e di un ancor più recente pronunciamento anche sulla questione, speculare rispetto a quella all’esame, “Se la persona sottoposta a indagini sia legittimata a proporre richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene”: pur non disponendosi ancora delle motivazioni della decisione assunta il 25 settembre 2025, dalla notizia di decisione emerge che il Supremo consesso della nomofilachia ha dato riposta positiva al quesito, ritenendo che la persona sottoposta a indagini possa proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. In quella sede, la questione era stata devoluta siccome oggetto di un contrasto interpretativo inerente all’interesse dell’indagato a proporre riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo nei casi in cui non sia titolare del diritto alla restituzione del bene e, pertanto, essa ineriva non tanto alla necessità di ravvisare un interesse in concreto a impugnare da parte dell’indagato, ritenuto necessario da entrambi gli orientamenti, quanto, piuttosto, al contenuto di detto interesse, a come questo debba essere declinato e, in particolare, a se esso si sviluppi e si esaurisca nella pretesa restitutoria del bene ovvero possa esplicarsi in altro modo, se, cioè, possa inerire alla sola legittimità strutturale del provvedimento di sequestro.
Ma, nella specie, la verifica riguarda la stessa signoria, in capo alla ricorrente nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria, sul bene oggetto del sequestro, introducendo profili diversi rispetto a quello inerente ai poteri riconosciuti al soggetto terzo, legittimato a impugnare, con conseguente irrilevanza, ai fini della presente decisione, della questione oggetto del rilevato contrasto.
