Agenti infiltrati: l’inosservanza degli obblighi comunicativi verso il PM non determina l’inutilizzabilità dei risultati della loro attività investigativa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 40100/2025, 25 novembre/15 dicembre 2025, ha chiarito che l’inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall’art. 9 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 non determinano l’inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell’attività investigativa svolta dall’agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesione di diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell’art. 6, Conv. EDU.

La disposizione di cui all’art. 9, comma 6, L. n. 146 del 2006 prevede che, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

In proposito, in relazione all’attività sotto copertura, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l’inosservanza degli obblighi comunicativi nei confronti del pubblico ministero e la mancanza delle specifiche autorizzazioni previste dall’art. 9 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 non determinano l’inutilizzabilità in giudizio dei risultati dell’attività investigativa svolta dall’agente infiltrato, non potendosi ipotizzare patologie invalidanti degli atti processuali non previste dalla legge e non concretando lo svolgimento di attività di indagine prima che ne sia data notizia al pubblico ministero alcuna lesione di diritti fondamentali traducentesi nella violazione dell’art. 6, Conv. EDU (Sez. 6, n. 27160 del 09/02/2022, Rv. 283467).

Per cui si pone in sintonia con i principi di legittimità l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il mancato immediato intervento della polizia giudiziaria con attività di perquisizione ed eventuale sequestro, con protrazione dell’attività investigativa, non incide sulla utilizzabilità del materiale comunque raccolto in fase di indagini, ai fini della verifica della sussistenza della gravità indiziaria. Infine, non incide sul giudizio di gravità indiziaria l’eventuale ritardo nell’iscrizione del nome dell’indagato nel registro notizie di reato.