Accertamento della tempestività delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato: la Cassazione chiarisce i procedimenti ai quali è inapplicabile la nuova disciplina (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 37395/2025, 1° ottobre, 17 novembre 2025, ha ribadito che la disciplina in tema di accertamento della tempestività delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, oggi prevista dall’art. 335-quater, cod. proc. pen., non si applica, a norma dell’art. 88-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come inserito dall’art. 5-sexies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del 30 dicembre 2022, nonché in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 12 cod. proc. pen. e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, cod. proc. pen., anche quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45843 del 05/09/2024, non mass.).

Si applica dunque il regime previgente dell’art. 335, cod. proc. pen., per il quale l’eventuale ritardo nell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato non comporta l’inutilizzabilità degli atti compiuti in altri procedimenti.

L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione rientra nell’esclusiva valutazione del pubblico ministero ed è sottratto al sindacato del giudice, ferma la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o penali nei confronti del pubblico ministero negligente (tra le più recenti, Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025, Rv. 288293 – 01; Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, Rv. 287130-01; ma si vedano più diffusamente Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376 e Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248 – 01).