La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 38778/2025 ha esaminato la questione relativa ad un giudizio abbreviato condizionato ove la sentenza sia deliberata da un giudice diverso da quello che ha assunto la prova a cui era stata condizionata la richiesta definitoria.
Fatto:
Il procedimento, definito in primo grado mediante rito abbreviato, è stato trattato da ben tre giudici differenti.
Un primo giudice ammetteva il rito condizionato alla produzione documentale della difesa e disponeva d’ufficio perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato; un secondo giudice escuteva il perito ma rinviava ad altra udienza dinanzi al primo giudice per escutere nuovamente il perito, versandosi, altrimenti, in una violazione dell’articolo 525 cod. proc. pen..
Ma alla nuova udienza il giudice mutava nuovamente (nel verbale si dà atto dell’assenza del «giudice titolare») e, in tale occasione, il terzo GUP invitava le parti a concludere senza escutere nuovamente il perito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel giudizio di appello si lamentava che il processo fosse stato deciso da giudice diverso da quello che aveva ammesso il rito e assunto la prova cui era condizionato, senza che venisse disposta la rinnovazione.
Decisione:
La Suprema Corte rileva che correttamente la sentenza impugnata ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di giudizio abbreviato condizionato all’assunzione di una prova testimoniale, ove la sentenza sia deliberata da un giudice diverso da quello che ha assunto la prova a cui era stata condizionata la richiesta definitoria, la mancata rinnovazione dell’atto istruttorio, non richiesta dalla parte al momento della discussione, non determina la nullità della sentenza. (Sez. 2, n. 41701 del 05/05/2023, Lonardi, Rv. 285133 – 01).
Tale pronuncia evidenziava poi che la mancata rinnovazione degli atti è causa di nullità della prova assunta da altro giudice, soltanto qualora la stessa sia stata richiesta.
L’affermazione costituisce diretta emanazione del principio espresso dalle Sezioni unite con la nota pronunzia Bajrami (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754– 04), le quali hanno stabilito che l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove, sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa; il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile.
Nel caso in esame, come chiarito della sentenza impugnata, le parti in sede di conclusioni non hanno avanzato alcuna richiesta di rinnovazione delle prove già assunte al momento della discussione del giudizio che si è celebrato con il rito abbreviato e l’eccezione è stata sollevata solo con il motivo di appello.
Di conseguenza, in considerazione del comportamento silente tenuto dalle parti, pur a fronte dell’evidente sopravvenuto mutamento della persona fisica del giudice, la dedotta nullità non ricorre e la censura difensiva è stata correttamente respinta.
La doglianza è pertanto manifestamente infondata
