Sezioni Unite Civili e vittime della criminalità organizzata: assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407 del 1998 al figlio superstite non a carico della vittima di criminalità organizzata  (Redazione)

Le Sezioni unite civili, con la sentenza numero 34198 depositata il 26 dicembre 2025 (allegata al post), pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 8628 del 2024, hanno affermato che, per effetto del rinvio operato dall’art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 ai benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dal comma 106 del suddetto art. 2 della l. n. 244 del 2007), l’assegno vitalizio ex art. 2 della l. n. 407 del 1998 spetta anche ai figli superstiti non a carico della vittima di criminalità organizzata.

Ciò posto, se è vero che da un punto di vista puramente terminologico la espressione figli maggiorenni superstiti, non è sovrapponibile a quella di figli non a carico, dal punto di vista contenutistico l’unico plausibile significato alla stessa ascrivibile nell’ambito del contesto normativo del comma 5 dell’art. 3 della legge della legge n. 206 del 2004 come modificato dal comma 106 è quello di individuare, sia pure con formula tecnicamente imprecisa, i figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico; diversamente la locuzione ancorché non conviventi con la vittima – risulterebbe incomprensibile a fronte della previsione di cui al punto 1 dell’art. 6 della legge n. 406 del 1980 240 che, in presenza del coniuge superstite della vittima, individua fra gli aventi diritto, i figli a carico, con espressione che, per la sua genericità e la voluta assenza di precise indicazioni (che si ritrovano, invece, a proposito dei fratelli e delle sorelle), sarebbe di per sé idonea a ricomprendere, nel suo perimetro, tanto i figli conviventi quanto quelli non conviventi, a prescindere dall’età anagrafica, purché finanziariamente non autonomi.

In definitiva, l’unico possibile significato riferito all’espressione figli maggiorenni ancorché non conviventi non può che essere letto in contrapposizione alla nozione di figli a carico adottata, in presenza del coniuge superstite, dall’art. 6 cit., quale generale criterio selettivo nella individuazione progressiva dei superstiti aventi diritto.

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