La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 39450/2025 ha stabilito che nel delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la condotta di “porre in commercio”, in quanto alternativamente prevista a quella del “porre in vendita”, comprende qualunque attività di immissione e di gestione degli alimenti nel circuito della distribuzione, senza implicare il contatto diretto con i consumatori, sicché il reato si perfeziona con la commercializzazione, coincidente col momento in cui la merce fuoriesce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato.
Fattispecie relativa a condotta di stoccaggio, trasporto e consegna di carni macellate alla grande distribuzione, in cui la Suprema Corte ha precisato che la condotta di cui all’art. 516 cod. pen., se caratterizzata da dolo, assorbe quella contravvenzionale prevista dall’art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Invero, da un lato, la condotta di “porre in commercio” si riferisce ad attività che non implicano il diretto contatto con i consumatori, perché è specificamente prevista in alternativa a quella di “porre in vendita”, atteso l’impiego, nella disposizione di cui all’art. 516 cod. pen., dell’inciso «altrimenti», salvo a non voler ipotizzare la superfluità di questo vocabolo, e quindi postularne una interpretatio abrogans.
Sotto altro profilo, poi, la nozione di “atto di commercio”, per il codice di commercio del 1882 (cfr., in particolare gli articoli da 3 a 7), vigente al momento dell’adozione dell’art. 516 cod. pen., includeva tutti gli atti di intermediazione nella circolazione dei beni compiuti nell’esercizio di un’attività economica svolta in modo professionale.
D’altro canto, ancora, nell’ordinaria esperienza socio-economica, la messa in commercio si presenta come una procedura complessa, che si svolge mediante un’articolata catena di distribuzione, la quale ha la funzione di assicurare il trasferimento dei beni dal produttore al consumatore.
In questo senso, inoltre, risulta orientata la giurisprudenza di legittimità.
Si è infatti affermato che la commercializzazione, al cui verificarsi si consuma il reato di cui all’art. 516 cod. pen., coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato (così Sez. 3, n. 8662 del 05/06/1998, Fusello, Rv. 212039 – 01).
E, muovendo da questa prospettiva, si è precisato che il tentativo del reato di cui all’art. 516 cod. pen. è configurabile solo quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto (così, ancora, Sez. 3, n. 8662 del 05/06/1998, cit.).
In applicazione del principio appena indicato, la decisione impugnata, laddove ha ritenuto configurabile sotto il profilo oggettivo la condotta di messa in commercio, è immune da vizi.
