Nella seduta mattutina del 27 dicembre 2025 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1457 AS recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”.
Alla fine del post sono allegati il testo del DDL e il dossier n. 472 redatto dal Servizio Studi del Senato.
Da tale ultimo documento ricaviamo la sintesi del provvedimento nella sua dimensione generale e nelle disposizioni specifiche.
In via generale
Il disegno di legge A.S. n. 1457, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 9 aprile 2025, apporta una serie di modifiche alla legge n. 20 del 1994 (recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”) e al codice della giustizia contabile (di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016); introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale; conferisce altresì, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
L’articolato
A seguito delle modifiche apportate dalla Camera, il disegno di legge si compone di sei articoli.
…Articolo 1
Le disposizioni di cui all’articolo 1 sono principalmente preordinate: a modificare la definizione di “colpa grave”; ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo; a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale; ad ampliare il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione relativi ai contratti connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).
…Articolo 2
L’articolo 2 disciplina le modalità con le quali la Corte dei conti è chiamata ed esercitare una nuova competenza consultiva in materia di contabilità pubblica, legittimandola ad esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.
…Articolo 3
L’articolo 3, introdotto durante l’esame alla Camera, delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti al fine di incrementarne l’efficienza, nonché prevedere, nell’ambito del codice della giustizia contabile, interventi in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
…Articoli 4 e 5
L’articolo 4 introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all’attuazione del PNRR e del PNC al fine di sollecitarne la conclusione, mentre l’articolo 5, introdotto dalla Camera, modifica la disciplina concernente la responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni previsti per la responsabilità civile dei magistrati. La norma specifica, inoltre, che tale disciplina trova applicazione anche nei casi di responsabilità erariale degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
…Articolo 6
Infine, l’articolo 6, introdotto dalla Camera, stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applica anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
