Attenuanti generiche e diniego a più coimputati con valutazione cumulativa: la cassazione indica le condizioni (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 33393/2025 ha stabilito che non è affetta da genericità la motivazione cumulativa di denegata concessione delle attenuanti generiche a più coimputati nel caso in cui sia argomentata con la gravità del fatto e con la pericolosità dei soggetti agenti, come desunta dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente.

La Suprema Corte ha chiarito che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta, quest’ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (cfr. Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773 – 01; conf. Sez. 1, n. 3104 del 09/12/1983, dep. 1984, Cutolo Rv. 163518 – 01; Sez. 7, n. 23138 del 29/05/2024, Gemito, n. m.).

E, soprattutto, costituisce ius receptum che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62 bis cod.pen. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla l. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 – 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01).

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’ imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882).

Le già ricordate Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01, o 2 e 03 – alle pagg. 47-48 della motivazione ribadiscono l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (ex multis Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, Rv. 256172-01).