Adozione in casi particolari e cognome del minore: per la Corte costituzionale prevale l’interesse all’identità personale (Redazione)

Il minore d’età, adottato nel contesto della cd. adozione in casi particolari, può assumere il solo cognome dell’adottante, sostituendolo a quello originario, qualora ciò risponda al suo preminente interesse, ne rispecchi l’effettiva identità personale e vi siano il consenso e l’assenso di tutte le parti coinvolte.

È quanto si legge nella sentenza n. 210 del 2025, (allegata al post) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 55 della legge numero 184 del 1983, in relazione all’articolo 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente all’adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d’età, il solo cognome dell’adottante, se i consensi e agli assensi di cui gli articoli 45 e 46 della legge numero 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore».

La normativa censurata, rinviando alla disciplina dell’adozione del maggiorenne, imponeva l’automatica anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato.

La Corte ha ritenuto tale automatismo lesivo del diritto inviolabile all’identità personale e del preminente interesse del minore, garantiti dall’articolo 2 della Costituzione.

Nella motivazione, la Corte ha sottolineato che l’istituto dell’adozione in casi particolari «abbraccia molteplici e diverse situazioni» fra le quali possono rientrare: quella in cui l’adottando porti il cognome del genitore che è decaduto dalla responsabilità genitoriale o che comunque è favorevole all’adozione e alla sostituzione del proprio cognome; quella del minore orfano e affetto da «durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali», che viene adottato, in quanto nessun componente della famiglia d’origine, di cui porta il cognome, è disposto a prendersene cura; o ancora il caso del minore che viene adottato in quanto – benché abbandonato – si constati l’impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo.

La Corte ha pertanto ritenuto che il giudice debba poter valutare in concreto se, nel complesso delle circostanze, risponda all’effettiva identità e al preminente interesse del minore sostituire il suo cognome originario con quello dell’adottante.

I giudici delle leggi hanno inoltre rilevato che, nell’adozione in casi particolari, la minore età dell’adottando rende spesso più tenue il rilievo identitario del cognome originario rispetto a quanto avviene per un adulto, il che può far ritenere prevalente l’esigenza di attribuire esclusivo rilievo alla nuova identità che sorge con il vincolo adottivo.

Infine, la Corte ha precisato che la facoltà di sostituzione del cognome dell’adottando si aggiunge alla possibilità di invertire l’ordine dei cognomi, già prevista dall’articolo 299, primo comma, del codice civile (a seguito della sentenza numero 135 del 2023, concernente l’adozione del maggiore d’età).

Simile facoltà si applica anche all’adozione in casi particolari, sempre che i consensi e gli assensi di cui articoli 45 e 46 della legge numero 184 del 1983 siano favorevoli a tale effetto ed esso risponda all’interesse del minore.

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