Oblazione e sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato: sono applicabili le sanzioni amministrative accessorie (o sanzioni penali) della demolizione delle opere abusive? (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 3 con la sentenza numero 40099/2025 ha esaminato la seguente questione inerente ad una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per oblazione e, dunque, in assenza di accertamento del reato stesso, sono state applicate le sanzioni amministrative accessorie (o sanzioni penali) della demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi e la trasmissione della sentenza alla Regione e al Comune.

Nel caso esaminato si contestava al ricorrente di aver eseguito lavori all’interno della fascia di trenta metri dal demanio marittimo in difformità dall’autorizzazione in suo possesso.

Per tali fatti, integranti il reato di cui agli artt. 55, 1161 Cod. nav., era stato emesso decreto penale di condanna opposto dall’imputato con domanda di oblazione.

La domanda è stata accolta e il Tribunale ha pronunciato sentenza di estinzione del reato il cui dispositivo, tra l’altro, così testualmente recita: “Ordina la demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi ex a. 181, Corte di Cassazione – copia non ufficiale 2 comma 2, Codice della Navigazione a spese del condannato. – Ordina di trasmettere copia della sentenza alla Regione e al Comune nei cui territorio è stata commessa la violazione ex art. 181, comma 2, Codice della Navigazione”.

L’art. 181 Cod. Nav. è inserito nel Capo I (Della partenza e dell’arrivo delle navi) del Titolo VI (Della polizia della navigazione) del codice e disciplina il rilascio delle spedizioni; il secondo comma, in particolare, stabilisce che «[i]l rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto – con indicazione dell’ora e della data – sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e’ tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo».

Si tratta di norma affatto eterogenea rispetto alle determinazioni adottate dal Tribunale che non le prevede affatto, disciplinando una materia assolutamente estranea alle innovazioni non autorizzate in prossimità del demanio marittimo.

Va piuttosto ricordato che nemmeno in caso di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo in difetto della prevista autorizzazione della competente autorità, il giudice può disporre la demolizione dell’immobile con la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., atteso che manca nelle previsioni del codice della navigazione una disposizione analoga a quella di cui all’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (oggi art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001) che espressamente prevede l’ulteriore sanzione della demolizione del manufatto abusivo (Sez. 3, n. 36753 del 02/07/2003, Di Terlizzi, Rv. 225886 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 549 del 06/12/1996, Franzone, Rv. 204713 – 01, secondo cui, in materia di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo, quando non sia stata contestata la violazione della normativa urbanistica o paesaggistica, e la Pubblica Amministrazione non abbia esercitato l’azione civile nel processo penale, il giudice non può ordinare la demolizione dell’immobile, poiché tale potere non è disciplinato dal codice della navigazione.

Ne deriva che la relativa statuizione è illegale, per l’esercizio di una potestà riservata ad organi amministrativi.

Essa deve, pertanto, essere annullata anche d’ufficio e, comunque, quando l’interessato abbia dedotto con il ricorso l’illegittimità del provvedimento, anche se per un motivo diverso).

Per le stesse ragioni, è illegittimo l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, disposto dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (Sez. 3, n. 21310 del 13/04/2011, Granito, Rv. 250381 – 01).

Insomma, il giudice penale, in assenza oltretutto di condanna, non può ordinare la demolizione delle opere abusive o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi se è contestata solo la violazione del codice della navigazione e non anche il reato di cui all’art. 44, lett. b) o c), d.P.R. n. 380 del 2001 o quello di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

Ed invero, in caso di occupazioni o innovazioni abusive competente a disporre la rimessione in pristino è solo il capo compartimento (art. 54 cod. nav.), con la conseguenza che, come detto, il giudice non può condannare l’imputato a demolire le opere abusivamente realizzate, essendo carente di potere al riguardo (Sez. 3, n. 1154 del 06/04/1995, Rv. 202525 – 01).

Tantomeno il giudice ha il potere di ordinare la trasmissione della sentenza alla Regione o al Comune, trattandosi, anche in questo caso, di statuizioni non previste dall’art. 181, comma 2, cod. nav. ed adottate in assoluta carenza di potere.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni accessorie che devono essere eliminate.

Lascia un commento