Braccialetto elettronico e l’obbligo di applicazione di ulteriori misure cautelari in caso di accertata non fattibilità tecnica della sorveglianza elettronica: la Consulta ha … (Redazione)

Con la sentenza numero 217/2025 (allegata al post), la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 282-bis, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame.

L’ordinanza di rimessione aveva prospettato il dubbio che tale disposizione contrastasse con gli articoli 3, 13 primo comma, e 27 della Costituzione nella parte in cui prevede l’obbligo di disporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, in caso di accertata non fattibilità tecnica della sorveglianza elettronica.

La Corte non ha esaminato il merito della questione sollevata, dichiarandola inammissibile per difetto di rilevanza.

La questione è stata infatti ritenuta ipotetica e/o prematura, in quanto sollevata dal Tribunale del riesame in una scansione procedimentale antecedente l’eventuale accertamento della «non fattibilità tecnica» della sorveglianza elettronica.

In sede di accoglimento dell’appello cautelare, infatti, il rimettente non ha il potere di disporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, essendogli precluso l’accertamento preventivo della fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico.

Solo successivamente, qualora si accertasse la non fattibilità tecnica, la competenza a valutare l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari competerebbe, ai sensi della norma generale di cui all’articolo 279 del codice di procedura penale, al «giudice che procede», il quale, prima dell’esercizio dell’azione penale, è di regola individuato nel giudice per le indagini preliminari.

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