L’articolo 34 comma 2 del Codice di procedura penale sotto la lente della Consulta.
Con la sentenza numero 212, depositata oggi (allegata al post), è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta.
È stata altresì dichiarata in via conseguenziale, ai sensi dell’articolo 27 della legge numero 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato.
La Corte ha osservato che alla nozione di «giudizio» quale “sede pregiudicata” individuata dal predetto comma 2 dell’articolo 34 del codice di procedura penale va ricondotta anche l’udienza preliminare, come oggi disciplinata.
Ha, inoltre, rilevato che nell’ambito della “attività pregiudicante” va compresa anche l’attività svolta dal giudice in fase di applicazione, modificazione o estinzione di una misura cautelare nonché in sede di riesame e appello ex articoli 309 e 310 del codice di procedura penale, nei limiti in cui, quanto a quest’ultima ipotesi, attraverso l’appello, egli sia chiamato a un sindacato su aspetti sostanziali e non esclusivamente formali dell’ordinanza impugnata.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte, con la sentenza numero 131 del 1996, già aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità con la «funzione di giudizio» del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si fosse pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, nonché del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta.
Tale pronuncia concerneva l’incompatibilità con la funzione di giudice del dibattimento e non anche quella con la funzione di giudice dell’udienza preliminare.
Ma, stante la riconducibilità dell’udienza preliminare, come attualmente disciplinata, alla nozione di «giudizio», la Corte ha ritenuto che l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, sussista anche con riferimento allo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare.
