Ulteriori fatti di reato attribuiti ad una persona già iscritta nel REGE: il termine per le indagini preliminari decorre dalla nuova iscrizione anche se attinente a fatti connessi in modo qualificato alle iscrizioni precedenti (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 1293/2025, 18 dicembre 2024/13 gennaio 2025, ha chiarito che, qualora il PM acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all’art. 335, cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405, cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti.

Ai fini del computo della durata massima delle indagini preliminari, l’iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato, individua il “dies a quo” da cui decorre il termine, ferma restando l’utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l’assenza di preclusioni derivanti dall’art. 407, cod. proc. pen. (Cassazione penale, Sez. 2^, n. 150 del 18/10/2012, dep. 2013, Rv. 254676-01).

Qualora il PM acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all’art. 335, cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405. cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Cassazione penale, Sez. 3^, n. 32998 del 18/03/2015, Rv. 264191-01).

Le notizie di reato conservano la loro autonomia anche quando esistano connessioni o collegamenti tra fatti costituenti reato già oggetto di iscrizione nel registro delle notizie di reato nei confronti di taluno e fatti ulteriori oggetto di nuova iscrizione nei confronti del medesimo soggetto.

Ne discende che il termine iniziale di espletamento delle indagini preliminari va computato dal momento in cui ciascuna notizia, con il nome della persona cui il reato è attribuito, è iscritta nel registro ex art. 335, cod. proc. pen.

Pertanto, salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti, nel corso delle indagini preliminari il PM deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato quando acquisisca elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona e il termine previsto dall’art. 405, cod. proc. pen., decorre in modo autonomo da ciascuna successiva iscrizione (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, Rv. 264191). Inoltre, la sanzione prevista per la censurata tardività sarebbe quella dell’inutilizzabilità del risultato probatorio acquisito al momento in cui questo sarà utilizzato, con valutazione rimessa al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia messo un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole (Sez. 2, n. 12423 del 2020, Rv. 279337-02).

Lascia un commento