Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37945/2025, 11 novembre/10 dicembre 2025, ha chiarito, in tema di “contestazioni a catena”, la diversità della disciplina della retrodatazione secondo che più ordinanze cautelari messe in più procedimenti riguardino fatti connessi in modo qualificato oppure no.
In tema di “contestazione a catena”, quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza.
Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino, invece, fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero, sicché la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi testé indicate (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-01; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058-01).
Inoltre, è stato chiarito che, in tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall’art.297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347 – 02).
In sintesi, nel caso di non identità del fatto e di intera consumazione del reato di cui alla seconda ordinanza in epoca anteriore alla prima, per l’operatività dell’istituto è necessario che il reato sia stato commesso: (1) con la medesima azione od omissione con cui è stato commesso il primo (concorso formale); oppure (2) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (continuazione); oppure ancora (3) per eseguire il primo reato (connessione teleologica).
In questi casi, però, la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza: (i) opera automaticamente, se emessa nell’ambito del medesimo procedimento (salva la prova della connessione qualificata); (ii) è subordinata alla prova della desumibilità dagli atti alla data del rinvio a giudizio, se emessa in procedimento diverso (Sez. 4, n. 29174 del 15/05/2024, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 28813 del 17/05/2023, in motivazione; Sez. 4, n. 21075 del 13/04/2022, in motivazione).
Va ricordato anche che tanto l’esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Rv. 240099-01), quanto la desumibilità dagli atti del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007,Rv. 236829-01), costituiscono questioni di fatto, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, cit. in motivazione).
