Deposizioni testimoniali nell’istruttoria dibattimentale: i confini da non valicare per la parte che esamina o contro-esamina e per il giudice che controlla il suo operato (Vincenzo Giglio)

Le cronache giudiziarie raccontano spesso giudizi penali dal clima infuocato.

Abbiamo letto di PM aggressivi verso i difensori e pronti a metterli sotto accusa, di difensori che gli sono contrapposti con pari reattività, di PM o difensori in chiaro dissenso rispetto alla conduzione dibattimentale del giudice, di giudici accusati di eccessivo interventismo a favore dell’una o dell’altra parte oppure, al contrario, di rimanere inerti di fronte a snodi istruttori che richiederebbero decise prese di posizione.

Abbiamo letto di tutto, in sostanza.

Al netto dell’enfatizzazione mediatica, questo tipo di resoconti sottolinea un dato reale: la giustizia, in quanto fenomeno umano, risente dello spirito dei tempi; se nella società lo scontro è più frequente del dialogo, se la disponibilità all’ascolto scema a favore dell’assertività, le stesse condizioni presto o tardi si creano nelle aule di giustizia.

Non esiste alcuna ricetta miracolosa, naturalmente.

Sono invece possibili piccoli ma utili aggiustamenti di tiro, tarati sulle situazioni specifiche maggiormente suscettibili di stimolare conflitti.

È certamente tale l’assunzione delle deposizioni testimoniali di maggiore importanza nell’economia dell’istruttoria dibattimentale e su di essa si concentra questo scritto.

Una frequente ragione di indignazione è che il giudice cui spetta la conduzione del dibattimento pretenderebbe di sapere anticipatamente in che direzione intende muoversi la difesa e quali risultati conoscitivi si propone di raggiungere oppure proteggerebbe troppo il dichiarante da domande incalzanti volte a sminuirne la credibilità o la correttezza del ricordo oppure si mostrerebbe troppo conservativo verso i risultati delle indagini preliminari così favorendo l’accusa pubblica oppure, addirittura, si sostituirebbe al difensore, esautorandolo ed assumendo egli stesso il ruolo di esaminatore.

Questa tipologia di contestazioni, che non di rado si tramuta nella materia prima di motivi di impugnazione, è destinata a rimanere sterile se non si confronta con le prerogative funzionali del giudice che dirige il dibattimento.

Occorre infatti ricordare che spetta a costui non solo l’ammissione delle prove ma anche un costante controllo di appropriatezza sulla loro assunzione e finalizzazione, che gli tocca verificarne la  pertinenza e la rilevanza, che può intervenire durante l’esame del teste per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, che proprio in funzione di questa posizione di custode della correttezza e dell’utilità del contraddittorio gli è riservata la direzione del dibattimento.

Su questa premessa, si può adesso mettere meglio a fuoco il perimetro entro il quale il difensore farebbe bene a muoversi.

Senza con questo voler sostenere la tesi che esiste uno stile obbligato, è bene ricordare che l’avvocato difensore deve avere come stella polare l’interesse del suo assistito sicché, ad esempio, non dovrebbe intendere la sua conduzione dell’esame o del controesame di un teste, per quanto importante sia, come una prova muscolare col dichiarante o con l’accusatore pubblico o col giudice ma esclusivamente come un mezzo per favorire l’emersione di elementi utili alla difesa direttamente (acquisizione di dati conoscitivi che rafforzano la tesi difensiva) o indirettamente (acquisizione di dati conoscitivi che indeboliscono la tesi accusatoria).

A sua volta il giudice dovrebbe esercitare le sue funzioni all’insegna di un salutare minimalismo (evitando, cioè, irruzioni non necessarie nelle altrui sfere funzionali) e accompagnare con saggezza e acume il percorso istruttorio, intendendolo con ampiezza nella fase iniziale e poi adattandolo progressivamente secondo l’andamento e i risultati acquisiti, fino a giungere al momento in cui il programma probatorio delle parti può dirsi ragionevolmente concluso.

Non gli è evidentemente concesso di scendere in campo come protagonista abbracciando una tesi piuttosto che un’altra, né gli spetta di alimentare scontri con le parti o di dare dimostrazioni della geometrica potenza del suo ruolo.

L’umana fragilità rende per la verità difficile sottrarsi a tentazioni narcisistiche o a precomprensioni (intuizioni di verità e di necessità che precedono l’acquisizione della verità processuale e tendono a conformarla nella direzione prefigurata).

Difficile ma non impossibile. È proprio in questi casi, in effetti, che si misura lo spessore di chi è chiamato ad esercitarvi un ruolo.

E se qualcosa andasse storto, se qualcuno cedesse e debordasse, se fossero violate norme e garanzie, il rimedio non sta certo nell’auto-vittimizzazione o nelle bordate mediatiche o nelle generalizzazioni così come non sta nelle difese castali e corporative.

I rimedi sono nella legge e nel suo spirito e, anche nei tempi più bui, si può e si deve credere che siano uno scudo effettivo. Altro non c’è.