Violenza sessuale: la concessione dell’attenuante per i casi di minore gravità richiede una valutazione globale di tutti gli elementi di fatto sicché la consumazione di un rapporto sessuale completo non è da sola decisiva in senso positivo o negativo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 34487/2025, 2/22 ottobre 2025, ha ribadito, riguardo alla fattispecie della violenza sessuale, che la tipologia dell’atto posto in essere va valutata come uno solo degli elementi indicativi dei predetti parametri, non certo come l’elemento dirimente ai fini della decisione in ordine alla sussistenza o meno dell’attenuante per i casi di minore gravità, dal momento che, così come l’assenza di un rapporto sessuale “completo” non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l’attenuante, simmetricamente la presenza del rapporto sessuale completo non può, per ciò solo, escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità.

La giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 277615 e Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196) ha, ormai da tempo, affermato la regola interpretativa, pienamente condivisibile, secondo la quale, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante per i casi di minore gravità, onde verificare se la libertà sessuale della vittima – che è l’interesse tutelato dalla fattispecie – sia stata compressa in maniera lieve, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821).

Ora, la tipologia dell’atto posto in essere va valutata come uno solo degli elementi indicativi dei predetti parametri, non certo come l’elemento dirimente ai fini della decisione in ordine alla sussistenza o meno della invocata attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501), dal momento che, così come l’assenza di un rapporto sessuale “completo” non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l’attenuante (Sez. 3, n. 10085 del 05/02/2009, R., Rv. 243123), simmetricamente la presenza del rapporto sessuale completo non può, per ciò solo, escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità.

Tanto premesso, la Corte distrettuale ha escluso la circostanza attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., affermando che, nella fattispecie, l’episodio contestato si fosse concretato in un rapporto sessuale completo, ma ponendo anche in rilievo, nel complesso motivazionale, la gravità del fatto, posto in essere in un contesto di sopraffazioni e maltrattamenti in danno della persona offesa, nel quale la violenza sessuale costituiva una delle condotte maltrattanti descritte in imputazione, estrinsecatesi anche in offese, minacce e violenze fisiche, con conseguente umiliazione della libertà personale e della possibilità di esprimere un proprio autonomo punto di vista della persona offesa ed in cui gli allontanamenti dalla casa familiare con la figlia alla ricerca di un sicuro rifugio nella casa della madre e del fratello fornivano evidente testimonianza del fatto che la convivenza era divenuta intollerabile per la donna (cfr., in tema di violenza sessuale quale modalità esecutiva del delitto di maltrattamenti in famiglia, Sez. 3, n. 46879 del 22/06/2023, M, non mass.; nello stesso senso, Sez. 3, n. 21032 del 05/05/2022, A., non mass.).

Trattasi dunque di un apparato argomentativo nel suo complesso fondato su specifiche risultanze processuali, idoneo a illustrare l’itinerario concettuale esperito dal giudice di merito e dunque esente da vizi logico-giuridici, rispetto al quale le obiezioni difensive, concentrate sulla tipologia dell’atto posto in essere, sono del tutto generiche.

Lascia un commento