Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 35878/2025, 8 ottobre/3 novembre 2025, ha ribadito che integra il delitto di incendio tentato l’appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone.
La giurisprudenza di legittimità si è espressa da tempo risalente nel senso della configurabilità del reato di tentato incendio doloso a norma degli artt. 56 e 423 cod. pen. (da ultimo Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 – 01 e, in precedenza, Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013 dep. 2014, Rv. 258942 – 01; Sez. 1, n. 16612 del 11/02/2013, Rv. 255643-01; Sez. 1, n. 6250 del 03/02/2009, Rv. 243228 – 01; Sez. 1, n. 4417 del 14/01/2009, Rv. 242794-01).
Come evidenziato in tali pronunce, integra il delitto di incendio tentato l’appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone (così Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 – 01; Sez. 1, n. 4417 del 14/01/2009, Rv. 242794- 01 e, risalente nel tempo, Sez. 1, n. 6313 del 27/03/1984, Rv. 165222-01).
In tale situazione, d’altro canto, la natura di dolo generico che caratterizza il delitto di incendio impone di ritenere configurabile il tentativo del medesimo reato in tutte le ipotesi in cui l’agente ha la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall’art. 423 cod. pen. per cui, quindi, l’incendio rientra, come evento, nella proiezione della sua volontà (così Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 – 01; Sez. 1, n. 217 del 15/01/1997, Rv. 207250-01). E ciò anche quando, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, la citata coscienza e volontà si associa alla ulteriore e specifica finalità che caratterizza il reato di cui all’art. 424 cod. pen., che prevede invece che l’incendio esuli completamente dall’intenzione dell’agente.
È dunque configurabile il tentativo di incendio nel caso di fuoco domato sul nascere laddove vi sia pericolo concreto del divampare delle fiamme in vaste proporzioni con pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di persone, e ciò anche quando detto fuoco sia stato appiccato con l’intento di danneggiare, se la sua estesa diffusività rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente (Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 – 01)
