Processo penale telematico: la sua disciplina non può tradursi in un pregiudizio al diritto di accesso alla difesa e all’effettività del contraddittorio Redazione)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 40474/2025 (allegata al post) ha ricordato che le nuove tecnologie dovrebbero essere utilizzate solo come strumento per migliorare l’accesso effettivo e concreto alla giustizia e i tribunali nazionali, nell’applicare tali norme procedurali, dovrebbero evitare un eccessivo formalismo, contrario all’obbligo di assicurare il diritto concreto ed effettivo di accesso previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione; diritto concretamente compromesso laddove la disciplina normativa, risolvendosi in una illogica ed ingiustificata “barriera che impedisce ai litiganti di ottenere una determinazione nel merito della causa da parte di un tribunale competente”, non sia più funzionale alla certezza del diritto e alla retta amministrazione della giustizia (Corte EDU n. 37943/17 e altri, Patricolo e altri c. Italia del 23 maggio 2024).

La riflessione dottrinale ha evidenziato, in proposito, come il controllo sulla “adeguatezza tecnologica” delle forme – anche nella prospettiva della ragionevole durata – debba misurarsi con il principio di effettività, ammettendo soluzioni correttive e letture costituzionalmente e convenzionalmente orientate quando l’errore formale sia privo di incidenza sul contraddittorio e sulla tracciabilità dell’atto.

Logico corollario di tali presupposti è che le limitazioni applicate dalla disciplina normativa non possono condurre a una restrizione dell’accesso alla tutela giurisdizionale in modo e misura tali da compromettere la sostanza stessa del diritto, la cui concreta limitazione – laddove non persegua un fine legittimo e non vi sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini che si intendono perseguire – non appare compatibile con l’articolo 6 § 1 della Convenzione EDU (Zubac c. Croazia n. 40160/12 del 5 aprile 2018, § 78; Dos Santos Calado e altri c. Portogallo, n. 55997/14 e altri, del 31 marzo 2020, §§ 109-10; Succi e altri c. Italia, n. 55064/11 del 28 ottobre 2021).

In tale prospettiva, una parte significativa della dottrina propone, quale esito sistematicamente coerente, moduli di sanatoria degli errori meramente formali e criteri di imputazione del malfunzionamento al dominio pubblico, al fine di preservare la decisione nel merito e l’affidabilità del sistema, senza regressioni alla casualità tecnica.

La disciplina del deposito telematico, infatti, svolge – per esplicita indicazione normativa contenuta nell’art. 111-bis, comma 2, cod. proc. pen. – una funzione di garanzia, assicurando non solo la certezza dell’avvenuta trasmissione e ricezione, ma anche la loro collocazione temporale e l’identificazione del mittente e del destinatario, elementi essenziali per la tutela dell’affidabilità del sistema e per la salvaguardia dei diritti processuali.

Ne consegue che tale disciplina non può tradursi in un pregiudizio al diritto di accesso alla difesa e all’effettività del contraddittorio, laddove eventi tecnici imprevedibili, in una inevitabile eterogenesi dei fini, si traducano in preclusioni processuali, lesive delle stesse esigenze che sono state poste alla base dell’intero impianto normativo.

Sul punto, parte autorevole della dottrina ha sottolineato come l’opzione per il criterio dell’invio, quale momento rilevante, realizzi una corretta allocazione del “rischio tecnologico” in capo all’Amministrazione e non alla parte, prevenendo derive di iperformalismo digitale in contrasto con la funzione garantistica della telematizzazione.

In un’ottica di bilanciamento tra innovazione tecnologica e garanzia di accesso diretto al procedimento, come già lucidamente rilevato dalla Suprema Corte in altra sovrapponibile fattispecie, l’eventuale scarto temporale tra l’inserimento degli atti e il successivo rilascio della ricevuta di deposito non può ridondare a carico della parte impugnante, allorché lo stesso portale abbia dato ufficiale contezza dell’avvenuto invio (Sez. 2, n. 47737 del 10/12/2024, Zhang, Rv. 287383).

Analoghe considerazioni si rinvengono, da un lato, nella giurisprudenza civile della cassazionee nella centrale rilevanza assunta, nella complessiva disciplina processuale, dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, per come direttamente desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., 47 della Carta di Nizza, 19 del Trattato sull’Unione europea e 6 della Convenzione EDU (principio che, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito, richiede che eventuali restrizioni del diritto della parte all’accesso a un tribunale siano ponderate attentamente alla luce dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità: ex multis, Sez. U. civ. n. 10648 del 2017; n. 8950 del 2022; n. 28403 del 2023; n. 2075 del 2024; n. 6477 del 2024); dall’altro, nello stesso diritto convenzionale, che, pur nel pacifico riconoscimento dell’importanza che assume la digitalizzazione della giustizia, impone che l’obbligo di depositare i documenti in formato elettronico debba essere proporzionato al legittimo fine perseguito (Xavier Lucas c. Francia, n. 15567/20, §§ 46-47, 9 giugno 2022).

In questa direzione, la dottrina maggioritaria, anche con approccio comparatistico, valorizza il favor impugnationis quale criterio ordinante dell’interpretazione delle regole tecniche, sottolineando come la telematizzazione sia strumento di semplificazione e non barriera procedurale, e richiede che il vaglio di proporzionalità tenga conto della concreta incidenza dell’irregolarità sulla possibilità di decisione nel merito.