Prescrizione: la cassazione ricorda ai giudici di merito che esiste “un periodo silente” tra la sentenza di primo grado il decreto dispositivo del giudizio in appello (Riccardo Radi)

La prescrizione matura anche nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e il decreto che fissa il giudizio di appello.

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 40531/2025 (allegata al post) accoglie il motivo prospettato dalla difesa e sottolinea che è pacifico che il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine lungo, previsto dall’art.161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo e il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall’art.157 cod. pen. (Sez.5, n.51475 del 4/10/2019, G., Rv.277853; Sez.2, n.20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv.259583-01).

Nella specie tra i due atti interruttivi, individuati nella sentenza di primo grado e nel decreto dispositivo del giudizio in appello, correttamente indicati dal ricorrente, intercorre un periodo silente di oltre dodici anni, pari al doppio dei termine previsto dall’art.157 cod. pen. e superiore allo stesso termine massimo conteggiato ai sensi dell’art.161 comma 2 cod. pen. senza che, medio tempore, si siano verificate eventuali sospensioni rilevanti ai sensi dell’art.159 cod. pen.

Sottolineo che è stato un risultato che mi ha fatto piacere umanamente perché ha evitato, ad una persona completamente cambiata, di entrare in carcere a distanza di oltre 13 anni dai fatti.

Fatti che sembrano distanti un’era geologica e così è anche per quell’uomo di 48 anni, ormai marito, padre e lavoratore, al quale lo Stato presenta il conto da pagare per colpe che non lo “descrivono” più, perché appartengono a un ragazzo di un tempo lontano.

Ma che razza di giustizia è questa?

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